Un rafforzamento delle misure cautelari, un maggiore ricorso al braccialetto elettronico, l’ammonimento, l’obbligo di rispettare una distanza minima di 500 metri dalla vittima in caso di divieto di avvicinamento. Ma anche un ampliamento delle fattispecie di reato per cui si possono applicare le misure precauzionali: verranno compresi il revenge porn e le aggressioni con l’acido. Sono alcune delle novità introdotte dal ddl approvato ieri in Consiglio dei ministri contro la violenza sulle donne - «una priorità per questo Governo», ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio - e che punta anche a velocizzare i tempi per l’applicazione delle misure cautelari. Vengono infatti introdotti termini più stringenti per pubblici ministeri e giudici: trenta giorni di tempo per chiedere - per il pm - e per disporre - per il gip - un’ordinanza di custodia. Viene anche data priorità alla trattazione di processi in materia di violenza di genere e domestica e si punta a velocizzare indagini e dibattimenti, incrementando l’organico delle Procure con la creazione di pool di pm specializzati.
Gli articoli
Il ddl è composto da 15 articoli. Si punta sulla prevenzione e sull’attenzione nei confronti dei “reati spia”: l’obiettivo è evitare che degenerino in fatti più gravi. È previsto l’ammonimento per l’uomo violento, una sorta di «cartellino giallo», come lo ha definito la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella. La stretta riguarda soprattutto i recidivi: è prevista all’articolo 1 del ddl, sul «rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime». Le pene per i reati di percosse, lesioni personali, violenza privata, minacce gravi, atti persecutori, revenge porn, violazione di domicilio e danneggiamento sono aumentate «se il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito», anche se la persona offesa è diversa. L’articolo 5 è incentrato sulla «specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza di genere e violenza domestica». Mentre il successivo riguarda i casi di omicidio o tentato omicidio e di altri reati «commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell’unione civile, o del convivente, o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva, ovvero di prossimi congiunti». Secondo il testo, il pm deve valutare «senza ritardo, e comunque entro 30 giorni dall’iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari».
L’articolo 9 disciplina invece l’arresto in flagranza differita: anche i filmati e le fotografie possono essere usati per far scattare l’arresto nei casi di maltrattamenti e stalking. «Si considera comunque in stato di flagranza - si legge nel ddl - colui il quale, sulla base di documentazione video, fotografica, o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro 48 ore dal fatto».
Il braccialetto
Viene poi affrontato il rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico.
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