Sfratti, Consulta: sì al blocco, ma non oltre il 31 dicembre. Proroga «non è tollerabile»

«La compressione del diritto di proprietà ha raggiunto il limite massimo di tollerabilità»

Sfratti, consulta: sì al blocco ma non oltre il 31 dicembre. La proroga «non è tollerabile»
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Giovedì 11 Novembre 2021, 14:10 - Ultimo aggiornamento: 16:46

La proroga del blocco degli sfratti è destinata a esaurirsi entro il 31 dicembre ma, in considerazione della sua natura temporanea, senza la possibilità di un'ulteriore proroga, essendo stato raggiunto «il limite massimo di tollerabilità». A stabilirlo è una sentenza della Corte Costituzionale.

Sfratti, fine del blocco per il 31 dicembre

É stata disposta dal legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da Covid-19, ma essendo una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo, la proroga del blocco degli sfratti per morosità è destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021 «senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma, della Costituzione)».

Lo ha stabilito la Corte costituzionale, come si legge nelle motivazioni di una sentenza. 

La sentenza: «Misure diverse qualora lo richieda l'evolversi dell'emergenza»

La sentenza è la n. 213 depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso) con cui la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità delle proroghe (dall'1 gennaio al 30 giugno 2021 e poi dall'1 luglio al 31 dicembre 2021) della sospensione dell'esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio di immobili, come già reso noto. In particolare, la Corte ha dichiarato non fondate le censure sollevate dai Giudici dell'esecuzione presso i Tribunali di Trieste e di Savona relative all'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 (cosiddetto «milleproroghe») e all'articolo 40-quater del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (cosiddetto «sostegni»).

Nella sentenza si legge che, se all'inizio dell'emergenza la sospensione era generalizzata, con le successive proroghe - su cui si appuntavano i dubbi di legittimità costituzionale - il legislatore ne ha via via ridotto l'ambito di applicazione, operando un progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco. Ma la Corte ha soprattutto evidenziato la natura intrinsecamente temporanea della misura e l'impossibilità che venga prorogata oltre la scadenza del 31 dicembre 2021. Resta ferma, osserva la sentenza, la possibilità per il legislatore, qualora lo richieda l'evolversi dell'emergenza pandemica, di adottare misure diverse da quella della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio (o di alcuni di essi) e idonee a realizzare un bilanciamento adeguato dei valori costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco.

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