Giustizia, nuovo processo penale: da improcedibilità a rinvio a giudizio: tutte le novità

Giustizia, nuovo processo penale: da improcedibilità a rinvio a giudizio: tutte le novità
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Giovedì 23 Settembre 2021, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 17:39

La riforma del processo penale è legge. Con 177 sì, e 24 voti contrari taglia il traguardo al Senato. «Stiamo rispettando in pieno gli impegni sottoscritti con l'Europa», commenta la ministra Marta Cartabia, ricordando che alla riforma della giustizia è condizionata l'erogazione dei fondi del Pnrr. L'obiettivo della nuova legge è il taglio del 25% della durata dei processi penali, anche attraverso la digitalizzazione.

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Il nuovo processo penale

Un impegno preso con la Ue dall'Italia, maglia nera tra i Paesi del Consiglio d'Europa per irragionevole durata dei processi.

Ecco le principali novità della legge delega, che il Governo dovrà attuare con uno o più decreti legislativi entro un anno dall'entrata in vigore.

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PROCESSO "MUORE" SE SENTENZA NON ARRIVA IN TEMPO - È la norma sulla improcedibilità che ha fatto più discutere e che serve a bilanciare lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado della legge Bonafede. Vale per i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020 ed entrerà in vigore con gradualità per dare il tempo di organizzarsi agli uffici giudiziari. Solo dal 2024 i processi potranno durare al massimo 3 anni in Appello e un anno e mezzo in Cassazione. Per i primi 3 anni, i termini saranno più lunghi: fino a 4 anni in Appello e 2 in Cassazione. Sono esclusi i reati puniti con l'ergastolo, mentre un regime speciale, con termini più ampi, vale per i reati di mafia e terrorismo.

NUOVI TERMINI INDAGINI, SE SUPERATI CADE SEGRETO - Cambia la durata massima delle indagini. In caso di stasi del fascicolo, interverrà il gip per indurre il pm a prendere le sue decisioni. Superato il termine massimo, scatterà la discovery degli atti.

RINVIO A GIUDIZIO SOLO SE PREVEDIBILE CONDANNA - Solo in questa ipotesi il pm potrà fare richiesta e il giudice è tenuto ad archiviare se gli elementi acquisiti non consentono una «ragionevole previsione di condanna».

PRIORITÀ REATI AI PM, MA CRITERI DETTATI DA CAMERE - I procuratori nei progetti organizzativi da sottoporre al Csm dovranno indicare i reati a cui dare priorità nell'ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento.

APPELLO RESTA, VIA SOLO PER ASSOLTI REATI LIEVI - Pm e imputato potranno impugnare condanne e assoluzioni. Regola che non varrà solo in casi limitati, come il proscioglimento da un reato punito con pena pecuniaria.

CONDANNE BREVI, DOMICILIARI AL POSTO DEL CARCERE - Semilibertà, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità e pene pecuniarie, in sostituzione delle pene detentive brevi, quelle cioè entro i 4 anni. Le potrà infliggere direttamente il giudice del processo senza aspettare il magistrato di sorveglianza.

NIENTE PROCESSO SE OFFESA È TENUE - Per evitare di celebrare giudizi per fatti bagatellari si estende l'ambito di applicabilità della causa di non punibilità.

MESSA ALLA PROVA E GIUSTIZIA RIPARATIVA - Si estende la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato a specifici reati, puniti al massimo con 6 anni di carcere, che si prestino a percorsi di riparazione.

VIOLENZA DONNE, ARRESTO PER CHI VIOLA DIVIETO AVVICINAMENTO - Le norme del Codice rosso scatteranno anche per tentati omicidio e violenza sessuale. Arresto in flagranza, anche nei casi di maltrattamento e stalking, per chi viola il divieto di avvicinamento.

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