Elezioni comunali, voto disgiunto: cos'è e dove è permesso

Si tratta della possibilità di votare per un candidato sindaco e una lista a esso non collegata: ma è una modalità di voto prevista solo in alcuni casi

Seggi allestiti a Santa Marinella
di Andrea Bulleri
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Sabato 13 Maggio 2023, 15:26

Mancano solo poche ore all’apertura dei seggi per le elezioni amministrative. Si vota domenica e lunedì (dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15) in 596 comuni, ai quali se ne aggiungeranno altri 200 circa delle Regioni a statuto speciale il 28 e 29 maggio, la stessa data in cui sono previsti gli eventuali ballottaggi. Alle urne sono chiamati in tutto poco più di 6 milioni di elettori, un italiano su dieci. Con alcune differenze per la modalità di voto nei comuni sopra o sotto la soglia dei 15 mila abitanti. 

Il voto disgiunto

Una di queste riguarda la possibilità di voto disgiunto. Nelle città con un numero di residenti superiore a 15 mila, infatti, l’elettore può tracciare due croci sulla stessa scheda: una sul nome del candidato sindaco che preferisce, l’altra sul simbolo della lista a cui intende dare rappresentanza in consiglio comunale.

Anche - ed è per questo che il voto si definisce “disgiunto” - se questa non è collegata al primo. In questo modo, l’elettore può contribuire alla vittoria del sindaco da lui prescelto, ma allo stesso tempo premiare un partito o una lista che non lo sostiene in consiglio comunale. 

Questo perché l’elezione del primo cittadino è di tipo diretto: al sindaco, che per diventare tale ha bisogno del 50% più uno dei voti, è comunque garantita una maggioranza di almeno il 60% dei seggi in consiglio comunale. Stabilita questa prima ripartizione tra maggioranza e opposizione, i seggi vengono poi suddivisi secondo le proporzioni riportate da ciascuna lista. Ecco perché, sempre per i Comuni sopra i 15 mila abitanti, se nessun candidato sindaco ottiene la metà più uno dei voti è previsto il ballottaggio tra i due candidati più votati, due settimane dopo il primo turno. 

I comuni più piccoli

Diverso il caso dei comuni più piccoli, quelli sotto i 15 mila abitanti (la maggioranza a questa tornata elettorale). In questo caso, diventa sindaco chi ottiene il maggior numero di voti, anche se inferiore alla metà più uno, dal momento che non è previsto alcun secondo turno. Per questo, per garantire che il sindaco possa comunque contare su una maggioranza che lo supporta (seppur relativa), in questi comuni non esiste la possibilità di voto disgiunto: il voto al candidato sindaco può essere accompagnato da un voto di lista, ma solo su uno dei partiti che lo sostengono (pena l’annullamento del voto). 

Le modalità di voto

L’elettore, insomma, ha diverse modalità di scelta a seconda di quanto è grande il comune in cui vive: può tracciare una croce solo sul nome del candidato primo cittadino, su quello e sul simbolo di una lista a lui/lei collegata, oppure (ma solo nei comuni sopra i 15 mila abitanti) su quello e sul simbolo di una lista a lui/lei non collegata.

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