Divorzio, che cosa cambia: denunce, spese condivise e crediti prescritti

Divorzio, che cosa cambia: denunce, spese condivise e crediti prescritti
di Valentina Errante
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Sabato 7 Aprile 2018, 00:58 - Ultimo aggiornamento: 8 Aprile, 09:28

A spiegare cosa è cambiato con il 570 bis, nuovo articolo del codice penale, entrato in vigore ieri, è Gian Ettore Gassani, avvocato matrimonialista e presidente dell’Associazione avvocati matrimonialisti italiani. «Chiariamo un concetto - spiega - finora, il codice penale faceva riferimento a coppie in costanza di matrimonio. Adesso invece si fa riferimento a coppie separate o divorziate. Ritengo, però, che la legge sia lacunosa e potrebbe essere sollevata una questione di legittimità costituzionale. Di fatto il codice non tiene conto della legge Cirinnà sulle unioni civili e delle coppie che vivono more uxorio, che per lo Stato sono equiparate ai coniugi. Ovviamente mi riferisco soltanto all’assegno di mantenimento destinato al coniuge e non ai figli per i quali l’obbligo al mantenimento è già previsto comunque dalla legge e anche l’eventuale reato in caso di inadempienza. Comunque è chiaro che potrebbe essere sollevata una questione di legittimità costituzionale.

Obbligatorie anche le “spese condivise”
«Ritengo che la norma si riferisca a tutti i versamenti previsti dalla sentenza di divorzio o dall’ordinanza di separazione provvisoria, anche le cosiddette spese “condivise” che, tra l’altro, spesso superano di gran lunga l’assegno di mantenimento dei figli. Il principio è che provvedere economicamente ai figli è un obbligo e se uno dei due genitori smette di pagare la quota di pertinenza delle rette scolastiche o delle parcelle per le visite mediche e comunque al mantenimento del tenore di vita che i figli avevano prima della separazione dei genitori, di fatto, contravviene quel principio. Questo vale anche se i figli sono maggiorenni e non ancora indipendenti economicamente».

Denuncia possibile dopo due mesi
«Bastano anche due mensilità. Il coniuge inadempiente può sempre dimostrare la propria incapacità economica, ma dovrà essere sopravvenuta in un momento successivo alla sentenza di divorzio o all’ordinanza di separazione. Inoltre il giudice, chiamato a valutare la responsabilità penale del genitore inadempiente, dovrà verificare se ci sia dolo, ossia se a fronte di una disponibilità economica e non abbia provveduto al versamento degli assegni dovuti. D’altra parte però non bisogna pensare che uno stato di disoccupazione che perduri nel tempo possa essere un’esimente. Al contrario la prolungata inerzia del coniuge che non provveda ai versamenti può essere considerata un’aggravante. Insomma l’onere della prova è invertito».

Crediti prescritti se sono passati dieci anni
«Gli assegni di mantenimento non versati sono crediti come tutti gli altri, quindi devono essere riscossi dal coniuge, davanti al Tribunale civile, entro dieci anni. Altrimenti saranno prescritti. Di fatto per il mancato versamento in favore dei figli il codice civile prevede però una corsia preferenziale che esula dai normali limiti del pignoramento. La messa in mora del coniuge che non ha pagato quanto previsto per i figli porta direttamente al pignoramento nel caso in cui la controparte non provveda immediatamente, ottemperando agli obblighi. La stessa procedura non vale invece per il mancato versamento delle cosiddette “spese condivise”, rette scolastiche, parcelle mediche, viaggi e tasse universitarie dei figli, per ottenere le quali si segue il normale iter del codice civile, con la possibile opposizione della parte interessata.

Si va in carcere se si hanno dei precedenti 
«È chiaro che il coniuge che non rispetti il provvedimento del giudice, pagando quanto previsto da una sentenza di divorzio o da un’ordinanza provvisoria, anche se condannato, non andrà in carcere. In primo luogo la pena prevista è di un solo anno. Quindi, se non ci saranno precedenti, il soggetto non sarà arrestato. Almeno alla prima condanna. Il rischio sorge qualora ci siano precedenti penali o recidive, cioè più condanne per lo stesso reato. 
Alla seconda condanna la questione può diventare problematica, ma la legge ha soprattutto il chiaro scopo di scoraggiare determinati atteggiamenti e fare in modo che i genitori provvedano ai figli senza sottrarsi a questo obbligo». 

L’assegno solo se il coniuge non è autosufficiente
«La cosiddetta sentenza Grilli (intervenuta anche nel divorzio Berlusconi-Lario ndr) ossia quella che prevede un assegno di mantenimento per l’ex coniuge, solo nel caso questi non sia autosufficiente, non ha certo eliminato l’assegno divorzile. Se il tribunale ha stabilito una cifra quella deve essere versata anche se chi l’ha incassa sia miliardario, a meno che la sentenza non venga rivista. Bisogna inoltre chiarire che questa sentenza non interviene invece sul mantenimento dei figli che, sempre e comunque, è un dovere previsto dalla legge. Perché le migliori possibilità economiche di uno dei genitori non esimono l’altro dall’obbligo di versare la somma stabilita dal giudice».
 

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