La rideterminazione del canone concessorio infatti, sostiene la Gonfiantini, è stata effettuata sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare operante presso l'Agenzia delle entrate per gli immobili in ottimo stato di conservazione, laddove la relazione di stima redatta dalla stessa amministrazione attesta che lo stato del bene è soltanto buono.
Un rilevo che il Tar ha accolto completamente visto che nella sentenza sottolinea come «non può non rilevarsi una evidente contraddizione nell'azione del Comune di Latina che, da un lato, ha unilateralmente accertato lo stato di conservazione del bene qualificandolo come buono' e, dall'altro, ha nondimeno ritenuto di applicare, senza particolari giustificazioni, una rivalutazione del canone sulla base del diverso stato di conservazione ottimo, tenuto conto del differente valore che a tali aggettivi va attribuito nel sistema di rilevazione gestito dall'Osservatorio sul mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, cui gli uffici municipale hanno espressamente fatto riferimento. Tale constatazione rende irrimediabilmente viziato l'operato dell'amministrazione, con susseguente annullamento, sotto tale profilo, del provvedimento impugnato».
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