Formia, il Tar: ricorso di La Mura «destituito di fondamento». Taddeo confermato sindaco

Formia, il Tar: ricorso di La Mura «destituito di fondamento». Taddeo confermato sindaco
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Lunedì 14 Febbraio 2022, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 16:40

I giudici del Tar hanno respinto il ricorso elettorale presentato da Amato La Mura sulle elezioni amministrative dell'ottobre scorso. Come si ricorderà al ballottaggio il sindaco Gianluca Taddeo vinse con un margine di appena 47 voti, ma i giudici della prima sezione della sede di Latina del Tar del Lazio hanno detto no alla ripetizione della tornata elettorale in almeno 18 sezioni. Il ricorso è stato giudicato ammissibile ma è stato respinto. «Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) - si legge nel provvedimento - definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 794/21 lo rigetta. Condanna i ricorrenti in solido tra loro alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila), oltre spese generali, Iva e Cpa, a favore di ciascuna parte costituita».

Il sindaco Taddeo ha annunciato per le 17 una conferenza stampa.

Il Tar ha appena pubblicato la sentenza. 

«Con ricorso depositato il 18 Dicembre 2021 il sig. A.L.M., nella sua qualità di candidato sindaco e di cittadino elettore, unitamente ad altri cittadini elettori generalizzati in atti, premesso di avere partecipato alla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del comune di Formia, in qualità di candidato alla carica di Sindaco e di avere perso (con 7461 voti validi) il ballottaggio a vantaggio del candidato G.T. proclamato Sindaco con 7498 voti validi, ha impugnato gli atti in epigrafe specificati relativi allo svolgimento del turno di ballottaggio tenutosi nei giorni 17 e 18 Ottobre 2021» spiegano i giudici. 

Secondo il ricorso si erano verificate nei giorni del voto «una serie di irregolarità (mancata corrispondenza del numero di schede autenticate, presenza di schede elettorali con indicazione di candidati diversi rispetto a quelli acceduti al ballottaggio, sostituzione di un presidente di Commissione durante le operazioni di voto) che avrebbero inficiato la trasparenza e la correttezza dell’operato dei componenti del seggio elettorale - spiegano i giudici - e, per l’effetto, dell’intera tornata elettorale. Inoltre, nella Sezione 20 le operazioni elettorali sarebbero state interrotte per due ore con gravi ripercussioni sulla regolarità dello svolgimento delle operazioni di voto».

Ma gli stessi ricorrenti, si legge nella sentenza, hanno ammesso «di non ignorare l’orientamento giurisprudenziale per cui le omissioni di taluni adempimenti formali sarebbero da considerare alla stregua di mere irregolarità, da valutare irrilevanti ai fini della espressione della reale volontà del corpo elettorale (Cons. Stato, 27 giugno 2011, n. 3829) ma ritengono che nel caso di specie le irregolarità riscontrate siano tali da avere aver inciso sulla reale volontà degli elettori».

I giudici non hanno avuto dubbi. «Il ricorso è infondato» scrivono al punto sette delle motivazioni. E aggiungono: «Come rilevato anche dal Comune resistente, il ricorso non contiene alcuna censura circa la presenza di voti contestati, ovvero erroneamente conteggiati oppure attribuiti ad un candidato piuttosto che ad un altro, ma si basa sui rilievi che, in 19 sezioni su 30, i Presidenti non hanno autenticato un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nelle varie liste di sezione ed è stata riscontrata una mancata corrispondenza rispetto alle schede consegnate dal Ministero».

Una bocciatura in toto. «Contrariamente a quanto teorizzato dai ricorrenti - spiegano - le mere irregolarità formali contestate non sono idonee a mettere in dubbio o in discussione la regolarità del risultato elettorale del ballottaggio».

E in relazione alla «difformità con il numero delle schede pervenute dal Ministero, va detto che la legge non prescrive la ricognizione delle schede pervenute al seggio del Ministero dell’Interno, anche perché come risulta dai verbali di consegna del materiale dalla Prefettura al Comune, è lo stesso Dicastero che consegna un numero superiore di schede al numero degli elettori del Comune a titolo di scorta». Quanto «alla omessa autenticazione del numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti, ritiene il Collegio che trattasi di mera irregolarità formale non inficiante il risultato elettorale, né idonea a mettere in dubbio la correttezza delle operazioni di voto laddove, come risulta dai verbali e come spiegato dal Comune resistente, in tutte le sezioni risulta la perfetta corrispondenza all’esito delle elezioni tra le schede autenticate, quelle votate e quelle restituite».

«In alcune Sezioni (5, 6, 8, 9, 25), peraltro, la non corrispondenza delle schede inizialmente autenticate è spiegabile col fatto che ulteriori schede sono state utilizzate per consentire il voto agli scrutatori non iscritti nelle liste elettorali della Sezione in cui prestavano servizio - chiarisce la sentenza - In tali casi il Presidente ha ritenuto di non poterle conteggiare nell’ambito del numero delle schede da autenticare che doveva corrispondere al totale degli elettori iscritti nella lista di sezione (attenendosi pedissequamente al modello ministeriale di verbale), salvo all’esito riportare, perché circostanza verificatasi successivamente, nel computo del numero dei votanti e delle schede autenticate quanto avvenuto».

I giudici si soffermano anche su quanto accaduto alla sezione 20: «Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, risulta che con decreto del 18 ottobre 2021, a seguito di richiesta formulata dal Vice Commissario di P.S. di Formia, il Commissario Straordinario ha provveduto a sospendere in via cautelare dalle funzioni il Presidente della Sezione Elettorale n. 20, a cui contestualmente è subentrato, ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.P.R. n. 570/1960 il Vice Presidente. Pertanto non risulta alcuna interruzione delle operazioni di voto come indicato anche nella Relazione del Segretario Generale prot. n. 55865 del 11/11/2021, nella quale si attesta che le operazioni di voto sono proseguite senza alcuna interruzione e regolarmente fino alla chiusura del seggio».

Quindi «l’infondatezza del ricorso dispensa il Collegio dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti» e in  conclusione «il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento».

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