Elezioni a Latina, i giudici: «Troppi errori, corretto tornare al voto»

Elezioni a Latina, i giudici: «Troppi errori, corretto tornare al voto»
di Vittorio Buongiorno
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Venerdì 29 Luglio 2022, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 13:17

Gli avvocati più smaliziati l'avevano intuito immediatamente. La decisione del Consiglio di Stato di annunciare una sentenza semplificata nell'udienza camerale fissata per decidere sull'istanza cautelare significava una cosa sola: il ricorso presentato da Damiano Coletta contro la sentenza del Tar era manifestamente infondato. E così è stato.

Resta così valida la sentenza del Tar di Latina dell'8 luglio scorso che ha dichiarato decaduto il sindaco Damiano Coletta e l'intero consilgio comunale disponendo la rinnovazione del primo turno delle elezioni amministrative del capoluogo nell 22 sezioni dove non tornavano i conti tra le schede vidimate e timbrate all'apertura dei seggi e quelle poi conteggiate alla fine delle operazioni di voto.
Nelle motivazioni che sono state pubblicate ieri i giudici (presidente Carlo Saltelli, estensore Francesco Frigida) hanno chiarito subito di aver «reputato, in ossequio al criterio della ragione più liquida, di poter prescindere dall'esame delle eccezioni pregiudiziali e preliminari, stante l'infondatezza di entrambe le impugnazioni, dirette ad ottenere, mediante la riforma della sentenza gravata, il rigetto del ricorso di primo grado».
Poi, hanno spiegato che «la prima censura formulata nell'appello principale e in quello incidentale (tra loro sostanzialmente sovrapponibili e proposti da soggetti aventi il medesimo interesse alla conservazione del risultato elettorale) è infondata, giacché, come correttamente affermato dal T.a.r., la prova di resistenza non è necessaria (e peraltro non è concretamente esigibile) laddove, come nel caso di specie, in sede di verificazione siano riscontrate, in numerose sezioni, violazioni delle regole di voto e di scrutinio talmente gravi, manifeste e sistematiche, da far emergere un quadro di generale inquinamento del voto, che ne alteri in modo oggettivo la genuinità e soprattutto renda impossibile, con valenza assorbente ogni ulteriore considerazione, ricostruire l'effettiva volontà del corpo elettorale interessato».

Si potrebbe chiuderla qui tanto sono nette le parole dei magistrati del Consiglio di Stato. I giudici però sottolineano che «la Prefettura di Latina ha accertato, tra varie anomalie, in un numero significativo sezioni la non corrispondenza del numero complessivo di schede autenticate rispetto alla somma delle schede effettivamente utilizzate dagli elettori e di quelle non utilizzate e indicate a verbale, con una differenza numerica, in alcune sezioni, non trascurabile». Ad avviso dei giudici «siffatte incongruenze, e in particolare la mancanza di schede autenticate e non votate, attengono agli aspetti generali delle operazioni elettorali, sicché non possono essere dequotate a mere irregolarità, denotando, invero, un'estrema confusione che ha governato svariati seggi, idonea ad influire negativamente sul complesso delle operazioni ivi svolte e ragionevolmente impingendo, per tal via, in modo esiziale sull'attendibilità del risultato elettorale»
I giudici evidenziano che «la seconda e ultima doglianza recata dall'appello principale e da quello incidentale è parimenti infondata, in quanto il riferimento al fenomeno della cosiddetta scheda ballerina, effettuato dal T.a.r.

e contestato dagli appellanti nella sua effettiva sussistenza, che sarebbe stata erroneamente supposta in base indici non univoci e su basi probabilistiche, è, in ogni caso, un argomento ultroneo - chiariscono i magistrati - rispetto alle oggettive gravi illegittimità accertate, che di per sé sono idonee ad invalidare irrimediabilmente le operazioni elettorali e di conseguenza il loro esito, anche senza ipotizzare il doloso utilizzo su vasta scala del fraudolento meccanismo della scheda ballerina».

Errori quindi, dicono i giudici, sufficienti ad alterare e invalidare il risultato elettorale evitando così di infilarsi nel sentiero strettissimo dell'utilizzo doloso delle cosiddette schede ballerine. Il voto è da ripetere ma non c'è alcuna prova di un tentativo doloso di altereare le elezioni. Ed è per questo che considerata «la peculiarità della vicenda» e «il corretto comportamento processuale delle parti» (per Coletta gli avvocati Gennaro Terracciano, Paolo D'Eletto e Annunziata Abbinente; Toni De Simone, Corrado De Simone, Simone Torselli e Luigi Nocella per gli altri ricorrenti e contro interessati) i giudici del Consiglio di Stato decidono per «la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio» confermando la sentenza impugnata.

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