Il sopralluogo
La decisione è stata presa dopo che il Comando di Polizia Locale – Nucleo Polizia Ambientale«a seguito di un esposto ha effettuato un sopralluogo presso l’attività» nel marzo di quest'anno, da cui è emerso che «la canna fumaria, fissata al prospetto interno del cortile condominiale ed avente la bocca di espulsione ad una altezza di un metro e mezzo (1,5 mt.) oltre il colmo del solaio di copertura dell’edificio cui era installata a circa quattro metri e mezzo (4,5 mt) da terra». Inoltre «si è rilevato inoltre che il predetto camino, insieme a quello asservito al funzionamento del forno a legna, risulavano posizionati ad una distanza di soli quindici metri lineari dalla retrostante unità immobiliare e ad una quota pari al “filo” superiore del parapetto del balcone dell’appartamento posto al primo piano del suddetto immobile, quindi al di sotto del “filo” superiore dell’apertura più alta (come previsto dal punto 2.10 dell’allegato IX del D.Lgs n.152/2006)».
La decisione
Rilevando quindi «che la situazione riscontrata non risulta conforme ai requisiti tecnici e costruttivi sopra indicati», richiamato «l’art.15 comma 2 lett. c) della citata L.R. n.21/2006 il quale prevede che “ le autorizzazioni decadono quando viene meno la sorvegliabilità dei locali, la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi» è stato avviato il procedimento di decadenza della Scia. Non avendo il titolare prodotto alcuna documentazione in replica alle contestazione, il Comune alla fine dell'iter ha ordinato la cessazione dell'attività.
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