Fase 2, sì visite a congiunti e fidanzati (no ad amici). Governo chiarisce su autocertificazione, passeggiate e lavoro

Fase 2, governo chiarisce dalle passeggiate al lavoro. Congiunti, resta il giallo "affetti stabili"
di Alberto Gentili
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Sabato 2 Maggio 2020, 18:09 - Ultimo aggiornamento: 3 Maggio, 01:15

Ci sono voluti quasi sette giorni. Ma alla fine il governo è riuscito a dare indicazioni più precise su cosa significa "congiunti", per quali ragioni (sempre le stesse) si può uscire di casa. Se si possono raggiungere le seconde case nella propria Regione di residenza, se e come è possibile rientrare nella propria abitazione principale, se i negozi per abbigliamento per bambini possono vendere anche le scarpine. Una giungla di norme che ha messo in difficoltà i tecnici di palazzo Chigi che hanno lavorato per giorni e giorni per venirne a capo. Con qualche spunto strambo, come il richiamo al sito del ministero degli Esteri per sapere se è possibile spostarsi oltre confine. Non è chiarito invece il concetto di "persone legate da solida relazione affettiva".

No alle visite ad amici, sì ai fidanzati. Lunedì 4 maggio tornano, quindi, al lavoro 4,4 milioni di persone. E scatta la possibilità di far visita a coniugi, conviventi, partner delle unioni civili, parenti fino al sesto grado, affini fino al quarto grado come i cugini del coniuge. E a persone «legate da uno stabile legame affettivo», come i fidanzati ma non, precisano fonti di governo, gli amici. Il governo dissipa con una Faq, ossia una risposta a domande frequenti, il dubbio insinuato dal nuovo dpcm per la «fase 2». Via libera anche all'attività motoria non solo nei pressi della propria abitazione e nei parchi ma resta chiaro che non si può uscire dalla propria regione, se non - una volta sola - per tornare nella propria residenza o domicilio, se per il lockdown si era rimasti bloccati altrove.

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Posso spostarmi per far visita a qualcuno?
Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

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Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi?
L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).  
 



Si può uscire per fare una passeggiata?
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ).
 


Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove richiesto. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

È consentito fare attività motoria o sportiva?
L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse. 

Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?
Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura. Per le regole relative alle cerimonie funebri, anche all'interno dei cimiteri, si veda l'apposita faq.

Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?
Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico). 

Seconde case
«I motivi che rendono legittimi gli spostamenti, secondo le previsioni del dpcm, restano quelli del lavoro, della salute e della necessità. Spostarsi alla seconda casa non è una necessità. In riferimento alle attività sportive e motorie, lo spostamento consentito è quello strettamente necessario a effettuare le attività stesse, con la conseguenza che una volta che queste sono concluse è obbligatorio fare immediato ritorno a casa». Lo riferiscono fonti del governo.

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