Spostamenti regioni, divieti prorogati ma ok a seconde case anche in zona arancione e rossa: ecco quando

Spostamenti regioni, divieti prorogati ma ok a seconde case anche in zona arancione e rossa: ecco quando
di Francesco Padoa
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Venerdì 12 Febbraio 2021, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio, 17:49

Il 15 febbraio scadono le regole dell'ultimo Dcpm Conte, e quindi presto si conosceranno le nuove, i nuovi divieti (se ci saranno) e soprattutto gli spostamenti che saranno consentiti e quelli vietati. Il divieto di mobilità tra le Regioni potrebbe essere prorogato con il plauso dei governatori già nelle prossime ore almeno per qualche altra settimana, grazie ad un nuovo decreto legge che potrebbe approdare in un Consiglio dei ministri ad hoc. Riguardo agli spostamenti, uno dei temi di maggior interesse è quello delle seconde case. Molto si è discusso riguardo agli spostamenti verso le seconde case. Si possono raggiungere? Ci sono differenze tra Regioni a seconda dei colori? Sarà possibile raggiungerle, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma? La risposta per il momento è si, ma certe condizioni molto rigide (e non sempre chiarissime).

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E' possibile andare (per il momento) nella seconda casa (anche da o verso le zone "arancione" o "rossa"), ma solo per coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell'immobile prima dell'entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle cosiddette seconde case ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.

E' quanto si legge nelle Faq del Governo appena aggiornate. Nelle faq si spiega che si tratta di una possibilità limitata al "rientro" e questo perchè le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare "rientro", appunto, alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". In pratica, se avete una seconda casa da prima del 14 gennaio 2021, ci potete andare anche se fuori Regione. Ma deve essere proprio vostra, di proprietà o in affitto, e non di vostri parenti o amici. Ma anche se è possibile recarsi in una seconda casa “di famiglia”, ovvero di proprietà di parenti, non è possibile farlo in loro presenza. Questo per impedire che sia possibile aggirare le norme, camuffando da viaggi alla seconda casa le visite ai parenti lontani che vivono in altre Regioni.

COSA OCCORRE


Il titolo per recarsi nella seconda casa, «per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021». Sono dunque esclusi, precisano le faq, tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, «la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo». Quindi solo i familiari conviventi, nessun altro, né amici né altre persone o nuclei familiari che non vivono sotto lo stesso tetto. La sussistenza dei requisiti potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato. Quindi, nel caso ad esempio di una famiglia che si sia trasferita nella seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma, entro il 20 dicembre e uno dei due coniugi abbia dovuto fare rientro al lavoro nella Regione (o Provincia autonoma) di provenienza, questi può tornare dalla famiglia nella seconda casa dopo il 15 gennaio. 

 

RESIDENZA, DOMICILIO, ABITAZIONE


Rientro nella propria residenza? Domicilio? Abitazione? Ecco un altro punto che il governo nelle faq ha voluto chiarire. Vediamo cosa si intende esattamente con questi tre termini. 
Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica.

Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro. 

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