Sparlare dei capi su Whatsapp? La Cassazione: nessuna sanzione per conversazioni private ed extralavorative

Tutte le tracce di questi giudizi al vetriolo erano rimasti su un pc in ufficio e così la cosa è venuta a galla

Parla male dei capi su Whatsapp, la Cassazione: nessuna sanzione disciplinare
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Lunedì 11 Aprile 2022, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 19:55

Sparlare su Whatsapp, anche con giudizi pesanti e «lesivi» del presidente e degli amministratori delegati della società per la quale si lavora, non «è una condotta in sé idonea a violare i doveri di correttezza e buona fede», per cui non incorre in sanzioni disciplinari, né tantomeno perde il posto, il dipendente che in una conversazione privata ed extralavorativa esprime giudizi e valutazioni negative e «dal contenuto discutibile» sul 'gothà aziendale. Lo sottolinea la Cassazione che ha respinto la richiesta di una società di vigilanza privata, la Italpol spa, di far dichiarare di rilevo disciplinare il comportamento del comandante delle guardie giurate di Udine che in una chat con una ex collega ne aveva dette di tutti i colori sul top management.

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Tutte le tracce di questi giudizi al vetriolo erano rimasti su un pc in ufficio e così la cosa venne a galla e portò alla richiesta di licenziamento del comandante per aver «criticato e denigrato» i responsabili dell'impresa, accusa alla quale si aggiunsero altre due contestazioni disciplinari per non aver denunciato un'aggressione subita da una guardia giurata su un autobus e per aver omesso di segnalare per cinque mesi alla Questura di Udine i turni di servizio.

Sia in primo che in secondo grado, la conversazione sulla chat è stata ritenuta priva di «rilievo disciplinare». Senza successo, in Cassazione, la società Italpol ha sostenuto che «erroneamente» si era chiuso un occhio sulla «gravità delle espressioni scambiate». Per gli 'ermellinì non c'è nulla da aggiungere a quanto deciso dalla Corte di Appello di Trieste che «con apprezzamento di merito non censurabile», ha stabilito che «tali dichiarazioni dovevano essere valutate specificamente nel contesto in cui erano state pronunciate, vale a dire in una conversazione extralavorativa e del tutto privata senza alcun contatto diretto con altri colleghi di lavoro».

«Con la conseguenza - aggiunge il verdetto 11665 della Sezione lavoro - che anche sotto il profilo soggettivo le stesse erano circoscritte ad un ambito totalmente estraneo all'ambiente di lavoro». Quanto alla circostanza, sulla quale Italpol ha battuto il 'tastò, che la conversazione fosse avvenuta su Whatsapp e dunque aveva una aumentata potenzialità «lesiva», la Cassazione afferma che «resta irrilevante lo strumento di comunicazione utilizzato». «Premesso che non integra una condotta in sè idonea a violare i doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto l'aver espresso in una conversazione privata e fra privati, giudizi e valutazioni, seppure di contenuto discutibile, ove, come nel caso in esame, sia stato escluso in fatto che tali dichiarazioni fossero anche solo ipoteticamente finalizzate ad una ulteriore diffusione, resta irrilevante - chiarisce la Cassazione nella sua 'massimà di diritto - lo strumento di comunicazione utilizzato». Accolto invece il ricorso del comandante che per gli altri due addebiti aveva perso il posto con il diritto solo ad alcune mensilità: ora ci sarà un appello bis perchè i supremi giudici invitano a valutare la possibiLità di dare sanzioni 'conservativè lasciando il comandante al suo lavoro.

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