No vax, ecco cosa rischia chi rifiuta l'obbligo vaccinale (e in quali casi si può ottenere l'esenzione)

No vax, ecco cosa rischia chi rifiuta l'obbligo vaccinale (e in quali casi si può ottenere l'esenzione)
di Giampiero Valenza
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Martedì 14 Dicembre 2021, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 15:14

Da domani scatta l’obbligo vaccinale per la scuola, per il comparto della sicurezza e per il mondo della salute. Chi non adempierà e non avrà il Super green pass si troverà con una sospensione dallo stipendio. Le disposizioni sono contenute nel decreto legge n. 172 dello scorso 26 novembre.

Per chi è previsto l’obbligo vaccinale:

- i professionisti della sanità;

- il personale della scuola (quelli del sistema nazionale d’istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi dell’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale);

- il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;

- il personale della polizia locale;

- chi lavora nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie (come i laboratori analisi, le Rsa o i centri di riabilitazione) ;

- il personale degli istituti penitenziari

Per tutti gli altri lavoratori sarà necessario invece il Green pass base, che si può ottenere anche grazie a un test tampone.

Cosa succede nella scuola

I dirigenti scolastici e chi si occupa delle strutture di istruzione (quindi, anche i centri di formazione professionale, per esempio) devono sostituire il personale docente che è stato sospeso con contratti a tempo determinato che saranno risolti di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti adempieranno all’obbligo vaccinale.

Chi lavora senza aver adempiuto all’obbligo, cosa rischia?

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione all’obbligo vaccinale viene punito con la sanzione (comminata dal prefetto, da 600 a 1.500 euro) e con conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

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Cosa deve fare chi fa una professione sanitaria?

I professionisti della sanità sono obbligati a sottoporsi a una vaccinazione gratuita che comprende, dal 15 dicembre, la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario ed è un requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Si può derogare all’obbligo vaccinale?

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate (e che vengono attestate dal medico di medicina generale), si può derogare all’obbligo.

Nel periodo in cui la vaccinazione non viene fatta o ritardata, a causa proprio dell’esenzione, il datore di lavoro può spostare i lavoratori a mansioni diverse (senza decurtazione della retribuzione).

Un professionista della salute non è vaccinato. Cosa succede?

Gli ordini delle diverse professioni sanitarie, grazie alla Piattaforma nazionale del Green pass, eseguono “immediatamente” la verifica automatizzata sul possesso del certificato. Se non dovesse esserci, l’Ordine invita l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla richiesta, le documentazioni legate al vaccino fatto, all’esenzione o alla prenotazione della sua dose di immunizzazione. E se non si dovesse adempiere all’obbligo, l’ordine ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che ha un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo viene adottato dall’ordine territoriale e determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie. La sospensione varrà fino al completamento del ciclo vaccinale. In questo periodo non sono dovute né la retribuzione né altro genere di compensi.

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