Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha istituito la zona “arancione rafforzato” per tutta la regione dalla mezzanotte fino al 14 marzo. Ecco i punti salienti del dispositivo dell'ordinanza .
1. Sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell'infanzia;
L'ordinanza integrale di Fontana ----> Scarica il Pdf
Lockdown, Lombardia in “arancione scuro” da oggi a mezzanotte: chiuse tutte le scuole, tranne i nidi
2.
3. Si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera g) del dpcm del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell'art. 44 del Dpcm 2 marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
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4. Si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera i) del dpcm del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell'art. 48 del DPCM 2 marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia;
5. Non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale, ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.
6. Non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (seconde case) ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.
7. Non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
8. L'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
9. Non è consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.
10. E' fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.