Legittima difesa, ecco cosa prevede l'Articolo 2: il nodo del «grave turbamento»

Legittima difesa, ecco cosa prevede l'Articolo 2 e il «grave turbamento»
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Mercoledì 24 Ottobre 2018, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 16:49
Il fulcro della legge sulla legittima difesa è l'articolo 2. L'articolo stabilisce che è esclusa la punibilità di chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità «in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

IL CODICE PENALE
L’art. 52 del codice penale, al primo comma, definisce la legittima difesa, ovvero quando e come è legittimo reagire ad un’aggressione: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”

Quindi, per parlare di legittima difesa, occorrono: l’esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui); la necessità della difesa; l’attualità del pericolo; l’ingiustizia dell’offesa; il rapporto di proporzione tra difesa e offesa. Il secondo e terzo comma dell’articolo, che furono introdotti dalla legge 59 del 2006, allargano il campo dell’azione: in caso di violazione di domicilio, anche quando questa riguarda il luogo in cui si esercita l’attività professionale, commerciale o imprenditoriale, è legittima difesa se si utilizza un’arma, legittimamente detenuta, o ogni altro strumento per difendere la propria o altrui incolumità fisica, oppure per difendere dei beni. Se si agisce in difesa dei beni occorre anche che l’aggressore non abbia apertamente desistito e che vi sia il pericolo attuale di aggressione. In sintesi: sparare alle spalle del ladro che sta scappando con la refurtiva non è legittima difesa.

Da ricordare anche l’art. 2, comma 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il quale ammette che si possa togliere la vita ad una persona, quando questa aggredisce, soltanto se questo comportamento risulti “assolutamente necessario” per respingere una violenza illegittima in corso contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio.

LE NUOVE MODIFICHE
Ma con le nuove modifiche la legittima difesa rimane presunta ed è valutata in relazione al rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa. Ma la legittima difesa entra in gioco anche senza essere minacciati da un soggetto armato e viene riconosciuta se il soggetto minacciato reagisce sotto l'effetto di uno stato di «grave turbamento».

Le correzioni elaborate dalla commissione Giustizia incidono sulla formulazione degli articoli 52 e 55 del Codice penale, stabilendo «sempre» il requisito della proporzionalità tra offesa e difesa «se taluno, legittimamente presente nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi (...) usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione».

LA PUNIBILITA'
Viene ristretto il perimetro della punibilità causato dall'eccesso colposo di legittima difesa, prevedendo come causa di giustificazione - non solo l'aggressione a mano armata - ma anche la semplice minaccia, da parte dell'aggressore, di fare ricorso a un'arma. La non punibilità scatta inoltre «se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

COPERTURA SPESE LEGALI
Il testo stabilisce inoltre un aggravio delle pene per il reato di violazione di domicilio (fino a un massimo di 4 anni) e fino a un massimo di 7 anni per il furto nel domicilio, negozio, ufficio o magazzino.
Via libera, infine, alla copertura delle spese legali da parte dello Stato per il gratuito patrocinio di chi finisce sotto processo per aver reagito a una rapina o a un'aggressione. La commissione, attingendo dai Fondi di riserva speciali e dal Fondo per la riforma penale e penitenziaria, è riuscita a far stanziare 98.490 euro per il 2018 e 590.940 rispettivamente per gli anni 2019 e 2020.
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