«I difetti di un bene usato possono essere risarciti entro sei mesi». La Cassazione fa chiarezza

«I difetti di un bene usato possono essere risarciti entro sei mesi». La Cassazione fa chiarezza
di Cristiana Mangani
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Lunedì 13 Luglio 2020, 18:27

Quante volte comprare un oggetto usato vuol dire poi ritrovarselo difettoso e rotto senza poterci fare niente.  Bene, ora la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n.13148 del 30 giugno 2020, ha stabilito che se il difetto si manifesta entro i sei mesi, ed esistano i giusti presupposti, si potrà chiedere ragione al venditore. Gli ermellini specificano che il consumatore potrà limitarsi ad allegare la sussistenza del vizio, gravando su chi ha venduto l’onere di dimostrare la conformità del bene. Una volta superati i sei mesi, poi, tornerà operativo il regime probatorio generale, per cui il consumatore dovrà provare che il difetto era presente già dall’origine.

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I supremi giudici hanno ritenuto che debba valere la presunzione contenuta nell'articolo 132 terzo comma del Codice del consumo, secondo il quale i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna si presumono già esistenti. In tema di compravendita, quindi, la disciplina prevista dal Codice civile avrà carattere sussidiario rispetto a quella stabilita dal Codice di consumo (D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005), che sarà applicato in maniera prioritaria sussistendone i presupposti.

La sentenza presa in esame fa riferimento alla compravendita di un'auto usata. Gli acquirenti avevano chiamato in causa la società venditrice, spiegando che l'auto in questione, dopo essere stata acquistata, aveva mostrato parecchi problemi:
«Gravi vizi occulti, regolarmente denunciati e non riparati». E per questa ragione è stato chiesto il risarcimento dei danni, pari alle spese di noleggio di un’auto sostitutiva, a quelle di ripristino del mezzo e a un’ulteriore somma per il disagio subito. La società ha cercato di opporsi, e si è costituita in giudizio sostenendo che il veicolo funzionava perfettamente al momento della consegna, e che quindi era stato l'acquirente a causare il danno per cattiva manitenzione e per uso improprio del mezzo.

Il Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, così come il successivo appello, avevano dato ragione alla società e  avevano stabilito che i difetti si erano manifestati dopo tre mesi e che l'auto era stata regolarmente controllata prima della vendita. Insomma che non c'era molto da insistere. Il compratore, però, ha ritenuto di  dover presentare ricorso in Cassazione, basandolo proprio sull'erronea applicazione della disciplina del contratto di vendita al posto di quella del Codice di consumo, e dell'articolo 130 dove prevede la responsabilità del venditore in caso di difetto di conformità.

E i supremi giudici hanno stabilito che aveva ragione, perché in materia di compravendita il legislatore mostra una preferenza netta per le norme del Consumo, che vengono applicate in maniera prioritaria. Al compratore spettava il compito di denunciare i vizi entro sei mesi, e quello in questione aveva sollevato il problema dopo sessanta giorni. A quel punto - secondo gli ermellini - il fatto che l'auto fosse stata controllata prima della vendita non era sufficiente perché, al contrario, la legge stabilisce che spetta al venditore provare che la vettura era in regola e funzionante. Ragione per cui il ricorso è stato accolto, e la Cassazione ha rinviato alla Corte d'appello per le spese del giudizio di legittimità.

 

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