Carcere da 1 a 5 anni per chi ha il virus e viola la quarantena: i 29 punti del decreto

Carcere da 1 a 5 anni per chi ha il virus e viola la quarantena: i 29 punti del divieto
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Mercoledì 25 Marzo 2020, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 14:30

Multe da 400 a 3000 euro per tutti coloro che violino le disposizioni anti contagio e carcere da a uno a cinque anni per i contagiati che non rispettano la quarantena. Un elenco di 29 gruppi di regole e limitazioni anti contagio che il governo potrà adottare fino alla fine dell'emergenza, con provvedimenti da rinnovare mese per mese. E che le Regioni potranno anche inasprire, ma solo negli ambiti di loro competenza. Con il nuovo decreto anti-Coronavirus, approvato ieri in Cdm ma di cui manca ancora il testo finale, il governo dà copertura normativa a tutti i divieti introdotti finora con i Dpcm e delimita il campo d'azione proprio e dei governatori, facendo salve le ordinanze locali per altri 10 giorni.

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LE SANZIONI: il governo introduce una sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro per tutti coloro che violino le disposizioni anti contagio. Scatta però il carcere da 1 a 5 anni, per aver attentato alla salute degli altri cittadini, per le persone che hanno il virus ma escono di casa violando la quarantena. Per le multe c'è anche il raddoppio per i recidivi e l'aumento di un terzo se si circola in auto senza ragione. È possibile chiudere da 5 a 30 giorni, una volta superata l'emergenza, l'attività dei negozi che restano aperti nonostante i divieti. E le nuove regole saranno valide anche per chi sia già stato sanzionato, limitando così anche il rischio di ricorsi a raffica in tribunale.

Ecco i 29 ambiti di azione per contenere il virus:
1 - limitazione della circolazione delle persone, compresa la possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
2 - chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
4 - quarantena per chi ha avuto contatti stretti con contagiati
5 - divieto assoluto di uscire di casa per i positivi;
6 - limiti o stop a riunioni o assembramenti in luoghi pubblici
7 - niente eventi e riunioni anche culturali, ludiche, sportive, ricreative e religiose;
8 - sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nelle chiese;
9 - chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
10 - sospensione di congressi e convegni, solo videoconferenze;
11 - limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;
12 - limiti o stop ad attività ludiche o sportive all'aperto;
13 - possibilità di ridurre o sospendere i trasporti pubblici;
14 - sospensione o chiusura di tutte le scuole e le università, anche per gli anziani, i master e i corsi professionali, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
15 - stop a gemellaggi e viaggi di istruzione;
16 - limitazione o chiusura dei musei e luoghi culturali;
17 - limitazione della presenza fisica negli uffici pubblici, salve le attività indifferibili e i servizi essenziali puntando prioritariamente sullo smart working;
18 - limitazione o sospensione dei concorsi, salvo a distanza;
19 - limitazione o sospensione per i negozi, ad eccezione di quelle che garantiscono beni alimentari e di prima necessità che devono comunque assicurare le distanze anti contagio;
20 - limitazione o sospensione per bar e ristoranti;
21 - limitazione o sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
22 - limitazione a fiere e mercati, salvo quelli alimentari;
23 - specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti al pronto soccorso;
24 - limitazione dell'accesso di parenti in ospedali, hospice, residenze sanitarie e per gli anziani, nonché nelle carceri;
25 - obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale per chi è transitato o ha sostato in zone a rischio epidemiologico indicate da Oms o Ministro della salute;
26 - disporre misure di informazione e di prevenzione;
27 - lavoro agile anche in deroga alle discipline vigenti;
28 - previsione che le attività consentite si svolgano evitando assembramenti e rispettando distanza e protocolli anti contagio;
29 - possibilità per il prefetto di autorizzare deroghe alle varie limitazioni.

 

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