Virus, nei penitenziari quarantene,
video-colloqui e spostamenti limitati

Virus, nei penitenziari quarantene, video-colloqui e spostamenti limitati
di Rosario Dimito
2 Minuti di Lettura
Venerdì 7 Agosto 2020, 22:35 - Ultimo aggiornamento: 22:45

Quarantena per i nuovi ingressi in carcere e per coloro che vengono trasferiti da altri penitenziari. La Conferenza per le regioni ha appena licenziato le nuove linee guida, vidimate dal Cts. Si consideri che alla fine del 2019, la popolazione reclusa era formata da 60.769 detenuti, molti dei quali con patologie croniche, alcuni anche in precarie condizioni di salute, e che le strutture penitenziarie soffrono di un indice di sovraffollamento di oltre il 20% della capienza regolare, con ambienti spesso in condizioni strutturali e igieniche precarie. Di qui una serie di misure rigide per sventare il rischio che le carceri italiane diventino focolai pericolosi anche per le guardie carcerarie e a cascata, le famiglie. 



Nelle istruzioni impartite si legge che innanzitutto è obbligatorio il rilevamente della temperatura, mascherine, igienizzazione, distanziamenti tutte le volte che queste misure si rendono indispensabili. A questo fine i colloqui fra detenuti e parenti dovranno svolgersi con modalità video-colloqui e video-conferenze. Ma ecco le prescrizioni.
isogna attuare per i detenuti nuovi giunti un adeguato triage e una valutazione clinica e anamnestica atta a valutare l’eventuale presenza di una sintomatologia suggestiva di infezione da COVID-19 o eventuali esposizioni recenti al contagio. Adottare per tutti i detenuti nuovi giunti (dalla libertà o da altro istituto), anche se asintomatici, la misura della quarantena precauzionale di 14 giorni e le altre misure sanitarie ritenute necessarie; tale procedura va applicata anche ai detenuti che rientrano in Istituto dopo pernottamento all’esterno (permessi, ricoveri, ecc..). La misura della quarantena precauzionale, anche per i casi asintomatici, è l’unica procedura sanitaria che garantisce il minimo rischio clinico. Adottare per i detenuti che fruiscono di art. 21 ex L.354/75 con lavoro all’esterno e per i detenuti “permissandi” procedure di gestione del rischio che prevedano la prescrizione di una allocazione nettamente separata dal resto della popolazione detenuta (es. con il ricorso delle c.d. sezioni ponte), riducendo ai soli casi sospetti, per sintomatologia o contatto stretto con casi positivi, il ricorso alla quarantena precauzionale; 4. Predisporre l’isolamento sanitario per i casi di detenuti positivi o sospetti positivi in idonei spazi individuati preventivamente in collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria, secondo le indicazioni del Ministero della Salute e delle Regioni, ponendo la massima attenzione affinché gli stessi non entrino in contatto con il resto della popolazione detenuta, neppure durante lo svolgimento delle prestazioni sanitarie. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA