Autovelox mobili sulle auto dei vigili, Cassazione: «Multe nulle se non sono segnalati»

Autovelox mobili sulle auto dei vigili, Cassazione: «Multe nulle se non sono segnalati»
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Lunedì 25 Ottobre 2021, 17:40 - Ultimo aggiornamento: 17:43

Scout speed, multe nulle se gli autovelox mobili sulle auto dei vigili non sono segnalati. Lo ha stabilito la Cassazione: gli autovelox 'mobili', quelli montati sulle auto dei vigili urbani con il cosiddetto 'Scout speed' installato a bordo, devono essere segnalati agli automobilisti da una scritta luminosa ben visibile e collocata sulla stessa auto usata dai vigili per il controllo della velocità. La Suprema Corte, con ordinanza 29595 della Seconda sezione civile, ha avvertito che, nel caso gli autovelox mobili non siano segnalati dalla scritta, le multe saranno annullate.

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Multe annullate

Così la Cassazione ha respinto il ricorso con il quale il Comune di Feltre ha protestato contro l'annullamento di una multa elevata nei confronti di un automobilista, Claudio L., che nel dicembre 2015 percorreva a 85 all'ora un tratto stradale, dove non bisognava superare i 70.

In base a quanto accertato con lo 'Scout speed' con la sua decisione, la Cassazione ha convalidato quella già presa dal Tribunale e dal Giudice di pace di Belluno che avevano stabilito che il Codice della Strada prevede l'obbligo di «presegnalazione» delle postazioni di controllo della velocità e che tale obbligo si applica anche per le postazioni 'mobili' indipendentemente dal fatto che un decreto ministeriale le abbia 'esonerate' dall'esporre la scritta luminosa.

Per gli 'ermellini', il Codice della strada prevale sui decreti ministeriali , come il d.m.13/6/2017, n.282 che all'art. 7.3 dell'allegato 1 dispone che «nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità anche ad inseguimento».

In particolare, la Cassazione ricorda che l'art. 142 del Codice della Strada stabilisce al comma 6-bis, che «le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi» e che «le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno».

Detto ciò, prosegue il verdetto della Cassazione, «la previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, opera nell'ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla sopra trascritta disposizione del Codice della Strada».

Quanto previsto dal Codice della Strada, «in quanto legge ordinaria dello Stato - sottolinea la Cassazione - è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale sicchè ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest'ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario». Per queste ragioni il ricorso del Comune di Feltre è stato respinto.

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