Multe non si pagano se l'autovelox mobile non è stato segnalato. La Cassazione: sanzioni da annullare

Per i giudici il codice della Strada impone di avvisare gli automobilisti

Autovelox mobile, se non è stato segnalato la multa non si paga. La Cassazione: sanzioni da annullare
di Michela Allegri
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Lunedì 6 Febbraio 2023, 22:50 - Ultimo aggiornamento: 7 Febbraio, 11:10

La presenza di qualsiasi autovelox deve essere segnalata in modo adeguato, per consentire agli automobilisti di orientarsi, rallentando in caso di eccesso di velocità e guidando in sicurezza. Per questo motivo, anche le multe elevate da dispositivi presenti a bordo delle auto delle forze dell’ordine e non denunciati possono essere contestate e annullate. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con una sentenza del 25 gennaio scorso. Nello specifico, la II sezione civile del Palazzaccio si è espressa su fatti avvenuti a Reggio Emilia, dove un automobilista era stato sanzionato «poiché viaggiava alla velocità netta accertata di 98,80 km/h in un tratto stradale ove la velocità massima consentita era invece di 50 km/h», si legge nella sentenza.
L’uomo aveva impugnato la multa e il Giudice di pace aveva ritenuto «illegittima» la sanzione amministrativa «per violazione dell’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità, costituita nel caso di specie dal cosiddetto Scout speed». Si tratta di un apparecchio per il rilevamento della velocità istantanea dei veicoli, che viene installato a bordo delle auto delle forze dell’ordine e che può essere usato sia in movimento che in stazionamento.

La decisione

Il Giudice di pace, annullando la multa, aveva sottolineato che il codice della strada, prevede «che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili». Una decisione confermata in secondo grado dal Tribunale: la legge prevede «un obbligo di preventiva segnalazione di carattere generale, riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale». La segnalazione è finalizzata «a preavvisare gli automobilisti del possibile accertamento, per orientarne la condotta di guida».
Il ricorso per Cassazione è stato presentato dall’Unione dei Comuni della Pianura reggiana - che è stata condannata a versare le spese di giudizio -, che sosteneva che l’obbligo di segnalazione non si applicasse ai dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli, come previsto da un decreto ministeriale. Ma il ricorso è stato respinto dagli Ermellini. Per i giudici, infatti, la parte del decreto che esonera dall’obbligo di presegnalazione gli strumenti di rilevamento della velocità con modalità dinamica - tra i quali, appunto, lo Scout speed - è in contrasto con l’articolo del Codice della strada che, invece, «contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli, rimettendo al decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative», sostiene la Cassazione. La presenza del dispositivo può essere segnalata in vari modi, per esempio con l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi contenenti l’iscrizione «controllo velocità», oppure «rilevamento velocità». La Cassazione sottolinea quindi che «il Tribunale ha correttamente confermato l’annullamento del verbale opposto per utilizzo del dispositivo di controllo Speed scout, in assenza di preventiva segnalazione».
Commentando la sentenza, gli esperti del periodico online All-In Giuridica del Gruppo Seac hanno sottolineato: «La decisione conferma che, come nel caso degli Autovelox fissi, anche per quelli dinamici la segnalazione della presenza dei rilevatori di velocità è necessaria ed è finalizzata proprio a preavvertire gli automobilisti del possibile rilevamento, così da orientarne la condotta di guida».

I precedenti

È di gennaio anche un’altra sentenza della Cassazione che riguarda le multe ed eccesso di velocità.

I giudici hanno stabilito che è annullabile la multa elevata tramite un autovelox collocato su una strada regionale priva di banchina: i giudici hanno sottolineato che la presenza di una banchina è un requisito imprescindibile «ai fini della qualificazione di una strada quale extraurbana secondaria». E ancora: la legge prevede la possibilità di procedere alla contestazione dell’infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, «rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libera da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni».

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