Rieti, insegnanti precari, nessun
indennizzo se c’è l’assunzione

Corte di Cassazione
di Massimo Cavoli
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Domenica 7 Giugno 2020, 00:39 - Ultimo aggiornamento: 13:42
RIETI - Insegnanti precari, nessun ​indennizzo se c’è l’assunzione.
La questione non era di poco conto. Si trattava di stabilire se per gli insegnanti precari sussisteva il diritto a essere risarciti per i danni causati dal continuo ricorso, da parte del ministero dell’Istruzione, a contratti di lavoro a tempo determinato, oppure se l’azione di rivalsa poteva ritenersi decaduta in occasione dell’immissione in ruolo e quindi della loro stabilizzazione.
Tema non nuovo per il mondo della scuola, già affrontato dalla Corte Europea di Giustizia, ma che nel caso di quattro professori reatini è stato risolto in favore del Miur dalla sezione Lavoro della Cassazione, annullando una precedente sentenza della Corte di Appello, emessa nel 2016, che aveva assegnato l’indennizzo ai docenti.
Riconoscimento già escluso nel 2012 dal tribunale di Rieti, con una sentenza nella quale aveva dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere in quanto, nel frattempo, i ricorrenti erano stati assunti a tempo indeterminato.
Gli ex precari non si erano però arresi e, al termine del successivo giudizio di secondo grado, avevano ottenuto una cifra tra le cinque e le sette mensilità dell’ultima retribuzione globale percepita, calcolata in base all’anzianità maturata da ognuno, oltre a un’ulteriore mensilità per gli aspetti accessori. Decisione impugnata dal Miur e conseguente approdo in Cassazione, dove i giudici, chiamati a decidere in camera di consiglio, avevano invece trasmesso la causa a un’altra sezione lavoro della Corte perché fosse trattata in un’udienza pubblica, «considerandosi opportuno un approfondimento sulla questione della permanenza, o meno, del diritto al risarcimento del danno anche nell’ipotesi dell’intervenuta stabilizzazione», scrive la giudice relatrice Lucia Tria.
Gli ermellini, richiamando i principi stabiliti da una precedente sentenza del 2016, hanno affermato che nel settore scolastico - prima dell’entrata in vigore della legge del 2015 sul reclutamento del personale - l’immissione in ruolo per i docenti e il personale Ata «deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica a sanzionare l’abuso nel ricorso alla stipula di contratti a termine riguardanti l’organico di diritto», ma l’avvenuta stabilizzazione, affermano ancora i giudici, non impedisce agli ex precari di presentare domanda per ottenere un ulteriore risarcimento, a condizione però che siano in grado di provare il danno subito. Nel caso dei quattro docenti reatini, «danni ulteriori e diversi rispetto a quelli risarciti dall’immissione in ruolo» non sono stati allegati alla domanda iniziale.
Infine, chiarificatore appare anche il richiamo da parte della Cassazione a quanto affermato dalla Corte di Giustizia circa «la liceità dell’immissione in ruolo individuata dal legislatore italiano che rappresenta una delle misure alternative per cancellare l’illecito causato dalla indebita reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato da parte della pubblica amministrazione».
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