Come già anticipato in conferenza stampa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte le sanzioni per chi aggira le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus prevedono multe fino a 3mila euro. Per quanto riguarda la durata dei divieti, le misure – si legge nel testo – possono essere adottate "per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus". L'attuazione delle misure è, tuttavia, subordinata "secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso". Una precisazione che lascia, dunque, margini di flessibilità aprendo alla possibilità di allentare o aumentare le restrizioni, anche solo in alcune Regioni, a seconda dell'evolversi dell'emergenza.
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE – Sul fronte delle limitazioni alla circolazione, rispetto al testo approvato in Cdm, il Decreto estende la misura anche ai confini nazionali. Si prevedono infatti "limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso nei territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale". All'interno dei Comuni il Decreto prevede "limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Prevista, inoltre, la
"chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici. Per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano, vi è l'
applicazione della misura della quarantena precauzionale e, per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, vige il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora. Confermata la limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, così come la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso.
CERIMONIE, ATTIVITÀ SPORTIVE ED EVENTI – Sospese le cerimonie civili e religiose e limitato l'ingresso nei luoghi destinati al culto. Rimane in vigore la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione. Stop, inoltre, a congressi, a ogni tipo di riunione o evento sociale e a ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza. Limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi. Prevista anche la limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico.
TRASPORTI – Prevista dal Decreto la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale.
ISTRUZIONE – Confermata la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado; nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi; attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza. Sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero. Dal punto di vista delle attività culturali è indicata la limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONCORSI – Prevista la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile. Nel Decreto è, poi, indicata la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale. Limitazione o sospensione anche delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge. Concessa la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi.
ATTIVITÀ COMMERCIALI – Confermata la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Limitazione o sospensione anche delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti. Limitazione anche allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.
STRUTTURE SANITARIE – Il Decreto introduce specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS); limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni; obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute; e adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico.
LAVORO AGILE – Indicata nel Dl la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente e la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsti protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
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