La compagnia low cost irlandese aveva però eccepito il difetto di giurisdizione italiana richiamando la clausola contrattuale, spuntata dai ricorrenti per concludere l'acquisto online, che affidava la giurisdizione al giudice irlandese. La clausola, osserva però la Cassazione, fa salvo «quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione». Il riferimento è alla Convenzione di Montreal del 1999 che detta regole specifiche per i risarcimenti nel trasporto aereo. Nè può ritenersi, come sostenuto da Ryanair, che il riferimento della Convenzione al solo «ritardo» del vettore, e non dunque anche alla «cancellazione», possa indurre a ritenerla esclusa. Anche la soppressione del volo, argomenta la decisione, in definitiva, si concreta in un ritardo, prolungato, che proprio perchè più grave sarebbe irragionevole escludere dalla copertura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA