Concorsopoli: Faleburle, denaro per Duca? «Una congettura»

Concorsopoli: Faleburle, denaro per Duca? «Una congettura»
di Enzo Beretta
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Lunedì 2 Dicembre 2019, 18:29
PERUGIA - E' la «mancata individuazione del bene» che Mauro Faleburle «intendeva consegnare» all'ex direttore generale dell'ospedale Emilio Duca, «non più estratto dalla giacca né visibile dalle videoriprese», il «dato oggettivo dirimente» sul quale si infrange il ricorso «inammissibile» della Procura della Repubblica di Perugia contro il provvedimento del Riesame che nei mesi scorsi aveva escluso la gravità indiziaria contro il cardiologo indagato in Concorsopoli per aver aiutato il genero in una selezione. Faleburle, iscritto per istigazione alla corruzione, era stato inizialmente sospeso dal servizio ma subito riammesso al lavoro proprio in seguito alla decisione del tribunale della libertà impugnata dai pubblici ministeri Paolo Abbritti e Mario Formisano.

Scrive la Cassazione: «Il ricorso è inammissibile in quanto propone una lettura alternativa della vicenda e una diversa interpretazione delle circostanze di fatto rispetto a quella effettuata dal tribunale, fondata su un dato oggettivo dirimente ovvero la mancata individuazione del bene che Faleburle intendeva consegnare a Duca, non estratto dalla giacca né visibile dalle videoriprese. Il tribunale non ha dato credito alla versione resa dall'indagato nell'interrogatorio circa il modestissimo valore dell'oggetto (una penna Parker) che intendeva consegnare ma ha rimarcato che il ricorrente nel corso del colloquio registrato in ambientale nell'ufficio di Duca diceva testualmente di volergli consegnare "una cazzata" cioè un oggetto di modesto valore economico, in linea con la versione successiva. Piuttosto - prosegue il relatore Anna Criscuolo - il tribunale ha valorizzato il dato negativo risultante dalle videoriprese». 

Denaro in una busta? Una «congettura» secondo il collegio della Sesta sezione penale presieduta da Angelo Costanzo. «Se pure può convenirsi con il ricorrente sulla scarsa compatibilità della versione con le cautele adottate da Faleburle (che intendeva collocare l'oggetto custodito nella tasca interna della giacca, sotto un giornale sulla scrivania di Duca o consegnarlo in bagno, luogo appartato e più riservato) e con le precauzioni di Duca che subito lo bloccava accennando a indagini in corso e collegando la dazione alle prove da espletare il giorno dopo, è certamente congetturale la prospettazione accusatoria che le collega a una dazione illecita, individuando l'utilità offerta in una somma di denaro, contenuta in una busta». Ancora: «Ne deriva che gli unici elementi oggettivi disponibili su cui fondare l'accusa, consistenti nel tentativo di consegnare "una cazzata" a Duca e la mancata individuazione del bene offerto, con valutazione non manifestamente illogica sono stati ritenuti inidonei a integrare il reato ipotizzato per mancanza di inoffensività della condotta, atteso che ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio l'idoneità dell'offerta deve essere valutata ex ante».  «Peraltro - conclude la Suprema Corte - la valutazione del Riesame valorizza il risalente rapporto di amicizia esistente tra Mauro Faleburle (difeso dall'avvocato Franco Libori, ndr) ed Emilio Duca in forza del quale questi si era già prodigato per aiutare il genero del cardiologo facendogli ottenere le tracce della prova scritta, sicché il ricorrente non aveva necessità di corrompere Duca per ottenere un ulteriore aiuto per la prova, orale e pratica, da sostenere, essendo la disponibilità di Duca già stata assicurata e concretamene dimostrata».
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