Il Tar, premettendo che la normativa prevede che siano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche», ha rilevato: «che nel caso di specie non risulta impugnato un provvedimento che abbia determinato l'ammissione o l'esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche; che avere pubblicato la classifica del Campionato come risultante dal rientro del Palermo in coda alla classifica, per effetto della sentenza del giudice sportivo, e fissato la data dei play out, è attività meramente esecutiva delle previsioni esistenti prima del Campionato».
In aggiunta a questo, i giudici amministrativi hanno ritenuto anche: «che l'interesse azionato non rientra tra quelli tutelati in sede giurisdizionale; che il principio di autonomia che caratterizza i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica, salvi i casi di rilevanza per quest'ultimo di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, non consente di estendere la giurisdizione del giudice amministrativo oltre i casi espressamente previsti; che la controversia appare rientrare nell'ambito della disciplina riservata all'ordinamento sportivo, ovvero delle questioni aventi ad oggetto 'l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportivè». Alla luce di tutto questo, il Tar ha dichiarato il ricorso «inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione».
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