Foligno, l'Inps non riconsoce il Tfr, ma i lavoratori, con la Cisl, vincono la causa. Prima sentenza del genere in Italia

da sinistra: Francesca Rossi, Alessandra Torti, Olivia Stazi, Bruno Mancinelli
di Giovanni Camirri
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Sabato 23 Marzo 2019, 14:54
Una questione che tutela i diritti dei lavoratori. E’ l’ambito che ruota intorno ad una sentenza, prima del genere in Italia, pronunciata dal Tribunale Civile di Spoleto, Sezione Lavoro. Se il datore di lavoro omette di accantonare presso il Fondo Tesoreria Inps il trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore, l’Inps è comunque tenuto a pagarlo nonostante sia prescritta per l’Istituto previdenziale la possibilità di recuperare i relativi versamenti dall’azienda. Lo ha statuito il giudice del Lavoro del Tribunale di Spoleto Marta D’Auria, a conclusione di una serie di cause promosse da lavoratori iscritti alla Cisl di Foligno con il patrocinio dell’avvocato Alessandra Torti. A spiegare il dettaglio, oltre all’avvocato Torti, ci hanno pensato Olivia Stazi, coordinatore regionale uffici vertenze Cisl Umbria, e Francesca Rossi segretaria Cisl regionale e con loro Bruno Mancinelli, coordinatore Area Territoriale Sindacale Cisl Foligno-Spoleto. “Il fatto – viene sottolineato - ha visto coinvolti gli addetti all’appalto di pulizia e facchinaggio via via commissionato da Trenitalia ad aziende che, nello spirito del massimo ribasso di costi, hanno dapprima omesso di versare al Fondo Tesoreria Inps le somme mensilmente trattenute in busta paga a titolo di accantonamento Tfr e poi, all’atto della cessazione dei rapporti di lavoro, nulla hanno versato ai lavoratori a detto titolo per sopravvenuto fallimento. In tale contesto l’Inps – sollecitato al pagamento del Tfr dai lavoratori dopo aver ottenuto il riconoscimento del proprio credito nell’ambito della procedura fallimentare della società datrice – ha negato ogni prestazione: non quella a carico del Fondo Tesoreria (istituito nel 2007 per le aziende con almeno 50 dipendenti proprio per agevolare gli accantonamenti mensili del Tfr) non avendo ricevuto i relativi versamenti dalla società datrice fallita e non potendo più ottenerli per sopravvenuta prescrizione e neppure quella a carico del Fondo di Garanzia (che per legge, anche Comunitaria, deve intervenire a tutela dei lavoratori nel pagamento del Tfr in caso di insolvenza del datore di lavoro) non potendo – secondo la tesi della Sede Inps di Perugia – intervenire tale fondo quando il Tfr è di pertinenza del Fondo Tesoreria, essendo diversi i relativi presupposti. Accogliendo, invece, le argomentazioni dell’avvocato Torti – e che Olivia Stazi, in qualità di coordinatore regionale degli Uffici Vertenze Cisl Umbria, sta propugnando a livello nazionale per sollecitare un intervento che valga a colmare il vuoto normativo venutosi a creare nelle frange dell’Inps – il Giudice del Lavoro del Tribunale di Spoleto ha stabilito che dall’omissione del datore di lavoro nel provvedere agli accantonamenti mensili presso il Fondo Tesoreria Inps ai fini della successiva liquidazione del Tfr e dall’inerzia dell’Istituto nel procedere alle necessarie verifiche ed alle eventuali azioni di recupero di detti fondi non possa subire pregiudizio il lavoratore, che è assolutamente estraneo al rapporto tra azienda e Inps e non può in alcun modo interferire in esso. Pertanto l’Inps, quale gestore del Fondo Tesoreria, è stato condannato a pagare ai lavoratori che hanno promosso la causa il Tfr maturato con la maggiorazione degli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino al saldo. “Si tratta - viene sottolineato - di un notevole successo, anche per la novità della questione trattata della Cisl di Foligno, da sempre attenta ai diritti dei propri iscritti”. L’Inps potrà proporre ricorso ma Stazi annuncia che: “siamo pronti a portare la questione fino alla Corte di Giustizia Europea”. 
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