Ferrovie: Camanzi, evitare restrizioni alla concorrenza. No ai conflitti di interesse

Ferrovie: Camanzi, evitare restrizioni alla concorrenza. No ai conflitti di interesse
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Mercoledì 26 Settembre 2018, 17:00
(Teleborsa) - L'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria al centro dell'audizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) presso la Commissione Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (Ue) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/Ue. Quattro i punti posti all'attenzione dei Commissari.

"La finalità della direttiva è la liberalizzazione del mercato interno - ha detto Andrea Camanzi, Presidente ART - e su questo aspetto il testo in esame estende anche alle imprese di trasporto ferroviarie concorrenti di FSI (es. NTV) anziché solo a quelle dello stesso Gruppo (es. Trenitalia) il divieto per 24 mesi alla mobilità verso di esse di dipendenti del gestore dell'infrastruttura (RFI) responsabili di funzioni essenziali. Ciò rischia di produrre effetti limitativi della concorrenza, contrari a quelli attesi, in quanto priverebbe le imprese ferroviarie concorrenti dell'operatore dominante della possibilità di acquisire professionalità essenziali molto specialistiche, non comunemente disponibili sul mercato".

"In realtà la direttiva UE recast vuole porre un argine ai rischi di conflitto di interesse - ha sottolineato Camanzi - e questi conflitti possono nascere solo all'interno del Gruppo verticalmente integrato di FSI, perché mentre RFI ha come obiettivo il massimo utilizzo possibile della rete da parte delle imprese ferroviarie, Trenitalia invece ha interesse ad ottenere solo per sé le migliori tracce orarie, piuttosto che per i concorrenti, Ecco perché l'Autorità suggerisce di modificare l'ambito di applicazione del divieto, stabilendo che esso concerna esclusivamente la mobilità di dipendenti "chiave" (solo i responsabili, quindi, delle funzioni essenziali) che hanno responsabilità di servizi essenziali) verso imprese ferroviarie dello stesso gruppo verticalmente integrato (FSI) cui appartiene il gestore dell'infrastruttura (RFI)".

"La seconda osservazione che facciamo riguarda la trasparenza finanziaria del gestore delle infrastrutture - ha proseguito Camanzi - in quanto la direttiva stabilisce che le entrate debbano essere utilizzate solo per finanziare la propria attività, inclusa la gestione del rimborso dei prestiti. Gli utili pertanto non possono andare a FS e Trenitalia, tuttavia il comma 3 introduce un'ulteriore disposizione che non ha base nella direttiva europea, ovvero che gli utili possano salire anche a imprese del gruppo verticalmente integrato, ma noi siamo contrari a ciò e quindi chiediamo di valutare l'opportunità di cassare il comma 3 dell'art. 11-quater del testo di D.lgs, che permetterebbe al gestore della infrastruttura di distribuire alle imprese ferroviarie o alla capogruppo gli utili provenienti da entrate derivanti dai canoni per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria o addirittura parte di tali entrate (ad esempio, per prestiti interni). Tale disposizione contrasta con la direttiva UE e costituirebbe una palese violazione del principio di non discriminazione fra imprese ferroviarie concorrenti".

"In terzo luogo - ha sottolineato il Presidente ART alla Commissione - la direttiva prevede che il diritto delle imprese ferroviarie di entrare nel mercato possa essere limitato qualora ne derivi un compromesso dell'equilibrio economico dei contratti in essere, come ad esempio quelli di trasporto pubblico regionale o interregionale. Il decreto legislativo afferma che l'Autorità stabilisce i criteri una volta sentito il Ministero delle Finanze, che ha tutte le ragioni di verificare che non vi sia un aumento di spesa pubblica. A nostro giudizio tuttavia il caso di specie è che l'ingresso di un nuovo servizio dimostra che i contratti regionali pubblici sono eccessivamente onerosi: la nostra missione è perseguire l'efficenza di contratti per i servizi regionali. Si deve consentire di ridurre le inefficenze oggi esistenti, con un conseguente effetto di riduzione della spesa pubblica. Per questo motivo a nostro parere il giudizio del MEF non sarebbe necessario".

"In quarto luogo - ha concluso il Presidente della Autorità di regolazione dei trasporti - lo schema di decreto legislativo prevede l'istituzione di un sistema comune di informazione e biglietteria integrata, limitato però solamente a servizi di trasporto passeggeri in libero mercato. A nostro giudizio invece il sistema deve includere anche servizi assoggettati all'obbligo servizio pubblico, che rappresentano la maggioranza dei servizi di cui si avvalgono i pendolari. Vanno integrati tutti i servizi, come il trasporto ferroviario a media-lunga percorrenza con quello urbano e interurbano, avvalendosi delle potenzialità offerte dalle piattaforme tecnologiche. Tale estensione aggiungerebbe valore commerciale al sistema di biglietteria integrata, con maggiore distribuzione di costi e di economia di scala che porterebbero a una diminuzione degli stessi costi operativi. La limitazione oggi prevista, se imposta, sarebbe un onere a carico dei soli servizi di libero mercato, senza evidenti benefici alla mobilità dei passeggeri"-
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