Stadio della Roma, la Cassazione: per Parnasi resta confermata l'associazione per delinquere

Stadio della Roma, la Cassazione: per Parnasi resta confermata l'associazione per delinquere
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Venerdì 10 Agosto 2018, 19:07 - Ultimo aggiornamento: 11 Agosto, 08:43

Stadio della Roma, confermata dalla Cassazione l'accusa di associazione per delinquere nei confronti del costruttore romano Luca Parnasi nell'ambito dell'inchiesta sull'impianto a Tor di Valle e relativa, dicono i supremi giudici nella sentenza 38524 depositata oggi, anche ad «altri progetti imprenditoriali». Si tratta del capo di imputazione più grave tra quelli contestati al titolare della società Eurnova, oltre alla violazione delle norme sul finanziamento dei partiti e corruzione.

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Per alleggerire la posizione di Parnasi, i suoi avvocati, Emilio Ricci e Giorgio Tamburrini, avevano fatto ricorso diretto alla Suprema Corte - saltando il riesame, durante l'udienza svoltasi l'undici luglio - contestando la sussistenza della gravità degli indizi per il reato associativo e la sussistenza di esigenze cautelari per tutti i reati.
 

 


Ma il ricorso ai magistrati di legittimità non ha avuto buon esito e si è concluso con la conferma del carcere per Parnasi che, per ottenere i domiciliari, ha dovuto aspettare il 20 luglio dopo aver reso un ulteriore interrogatorio e fornito altri elementi sui suoi rapporti con i politici e sul legame con l'ex presidente di Acea Luca Lanzalone.
Davanti ai magistrati della Cassazione, la difesa di Parnasi che mirava più di tutto a far vacillare l'accusa principale, ha sostenuto che l'associazione a delinquere non poteva essere configurata perchè mancava il  «programma indeterminato» essendo l'obiettivo individuato dalla Procura solo quello di far procedere speditamente i provvedimenti amministrativi per la costruzione dello stadio.

I supremi giudici - che hanno esaminato solo questa questione ritenendo infondati gli altri motivi - hanno replicato che «è testualmente smentito che il programma criminale sia stato limitato dal giudice all'affare
dello stadio. Contestazione formale e motivazione - prosegue il verdetto - fanno chiaro riferimento ad una pluralità di attività e quella dello stadio viene segnalata come di particolare interesse nel dato momento (nel periodo delle intercettazioni), in ragione dello stato della pratica amministrativa, ma non quale unica».

Nel caso in esame, spiega la Cassazione, «non è affatto posto in discussione che quello dello stadio sia un progetto di ampio respiro che richiede lunghissimi tempi di realizzazione (dal 2012, si comprende, non è ancora iniziata la realizzazione concreata) e, quindi, vi è interesse alla commissione di singoli reati, non predeterminati nè predeterminabili, nell'ambito di un programma destinato a svolgersi in un notevole arco di tempo».

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