A stabilirlo è la sentenza del Tar che lo scorso 2 luglio ha accolto il ricorso di genitori, docenti e alunni dei Licei annessi al Convitto Nazionale “D. Cotugno” per l’annullamento del provvedimento del presidente della Provincia dell’8 marzo 2017.
Il provvedimento disponeva la riapertura dell’edificio all’utilizzo scolastico dopo il terremoto del 17 gennaio 2017, prescrivendo la chiusura dei soli corpi F e G, con eccezione delle rampe di accesso, e lo svolgimento di tutta l’attività didattica nella restante parte del complesso. A rappresentare i ricorrenti gli avvocati Rosario Panebianco, Luciano dell’Orso e Fausto Corti.
«Con l’ordinanza n. 192/2017 – si legge nella sentenza - Il collegio aveva disposto a carico dell’Amministrazione provinciale il riesame del provvedimento gravato, previa effettuazione delle verifiche necessarie a valutare l’effettivo grado di conformità o non conformità dell’edifico alle norme tecniche di cui al DM 14.1.2008; a seguito del predetto provvedimento l’Amministrazione non ha effettuato alcuna verifica ma ha adottato solo una diversa distribuzione degli studenti nei locali dell’edificio. Ne consegue che la sicurezza degli occupanti dell’edificio oggi non è affatto garantita».
«Va ricordato, infatti, che l’indice di vulnerabilità sismica del fabbricato in questione è pari a 0,26, mentre la legge richiede per gli edifici strategici e per quelli rilevanti (le scuole, per l’appunto) un indice di vulnerabilità sismica pari ad 1 (100%)», aggiunge.
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