Il Tar ha ritenuto il ricorso infondato, in quanto il provvedimento «espressione di ampio potere discrezionale, è stato puntualmente motivato dall'Autorità con riferimento alla ricorrenza di un interesse pubblico a procedere all'accertamento dell'infrazione, nonché in considerazione dalla particolare gravità della violazione delle regole della concorrenza poste in essere da Unilever».
Dal punto di vista delle prove, per il Tar «il quadro probatorio complessivo ha consentito di accertare che i concessionari attuano la politica commerciale di Unilever, con particolare riferimento all'implementamento degli accordi di esclusiva, e ricorrono a incentivi fidelizzanti anche attraverso azioni di pressione nei confronti della clientela» e «ha individuato comportamenti escludenti realizzati da Unilever con modalità abusive in sé e consistenti nell'uso diffuso di clausole di esclusiva, la cui oggettiva portata anticompetitiva è essa stessa prova dell'abuso».
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