Non è possibile invocarla perché manca il requisito dell'«occasionalità della condotta», sottolinea la Prima sezione penale che in una serie di decisioni identiche ha accolto il ricorso della Procura generale di Milano contro alcune sentenze del Giudice di pace di Como che aveva prosciolto numerosi migranti, di diversa nazionalità, privi di permesso di soggiorno nella zona di Ponte Chiasso, a Como. Il reato è punito con un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro per chi arriva in Italia e non ha nulla. È stato oggetto di dure critiche da parte dei pubblici ministeri delle procure di "frontiera", che lo considerano un aggravio di lavoro e di costi, con migliaia di fascicoli aperti ogni anno, e dall'ex presidente della Cassazione Giovanni Canzio, che nella sua relazione all'anno giudiziario nel 2016, quando si discuteva la depenalizzazione, poi naufragata, lo definì un reato «inutile e dannoso».
Nei casi arrivati ora in Cassazione, il Giudice di pace di Como aveva accolto la richiesta della difesa di proscioglimento per la tenuità del fatto, dando per buono il fatto che i migranti, incensurati, fossero in transito verso la Svizzera.
Invece per gli 'ermellinì, il giudice ha decretato l'occasionalità della condotta «senza aver illustrato alcuna situazione di fatto che autorizzasse l'affermazione circa il mero transito degli imputati dal territorio italiano verso la Svizzera e non viceversa», né «consentisse di ritenere di contenuta durata la loro permanenza». La non punibilità per tenuità del fatto, spiega la Cassazione, è possibile quando si realizzano tre condizioni: «esiguità del danno o del pericolo», «occasionalità della condotta» e «modesto grado di colpevolezza». Nel caso dei migranti irregolari, la condotta non è «per nulla occasionale», spiega il collegio, che ha rinviato al giudice di pace.
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