Tasse: i redditi da meretricio sono soggetti a Irpef, e le prostitute devono applicare l'Iva

Prostitute
di Giovambattista Palumbo*
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Lunedì 5 Febbraio 2018, 15:52 - Ultimo aggiornamento: 30 Marzo, 12:00

In questa convulsa campagna elettorale si sentono tante proposte, più o meno ragionevoli, più o meno fondate, in materia di fisco. Tra queste è stato anche posto il tema della tassazione dei proventi da meretricio. Va subito premesso che, a parte limitarmi ad affrontare, da un punto di vista meramente giuridico, il solo aspetto fiscale della vicenda, il profilo qui in discussione ha ad oggetto le prestazioni, riconducibili alla sfera sessuale, liberamente rese da parte di persone maggiorenni, senza induzione o costrizione alcuna.

L’argomento (laddove, come detto, bisogna distinguere tra esercizio della prostituzione e sfruttamento della prostituzione, che, oltre ad essere un reato, è cosa ben diversa), peraltro, non è nuovo, anche tenuto conto che, soltanto in Italia, il volume d’affari della prostituzione sembra attestarsi su, almeno, 5 miliardi di euro annui. Ed è un tema che non è stato affrontato solo in sede politica, ma anche (e ben prima) nelle ben più austere aule giudiziarie.

Con una pronuncia risalente al 1986 la Corte di Cassazione aveva infatti ritenuto intassabili i proventi da meretricio, assumendo che le somme derivanti dall’esercizio della prostituzione costituissero una forma di risarcimento del danno subito dalla prostituta “a causa della lesione dell’integrità della dignità di chi abbia subito l’affronto della vendita di sé”. A distanza di molti anni, nel 2005, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha poi confermato tale orientamento, affermando, da un lato, che l’esercizio dell’attività di prostituzione non potesse configurare attività illecita (e, quindi, non trovasse applicazione la normativa in tema di tassazione dei proventi illeciti) e riproponendo, dall’altro, la tesi della natura risarcitoria delle somme. In senso analogo si esprimeva, l’anno successivo, anche la Commissione Tributaria Regionale Lombardia.

Una prima, diversa, presa di posizione in senso favorevole alla tassazione di tali proventi è stata invece poi fornita, nel 2007, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, la quale ha sottolineato che i proventi da meretricio devono essere attratti a tassazione e ricondotti alla categoria dei “redditi diversi”. In senso analogo si esprimeva, nel 2009, anche la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia. Per ricevere il definitivo avallo di tale percorso interpretativo da parte della Cassazione occorreva però attendere l’anno successivo, allorquando la Suprema Corte statuiva che “non vi è dubbio alcuno che anche i proventi della prostituzione debbano essere sottoposti a tassazione”.

Ai fini dell’imposizione diretta, la tassazione dei proventi da prostituzione si può dunque individuare sotto la specie della tassazione dei proventi illeciti (ex art. 14, comma 4, della L. 537/1993), nel senso di civilisticamente illeciti (lo sfruttamento della prostituzione è, di contro, fattispecie di rilievo penale ed i relativi proventi, conseguiti dallo sfruttatore, sono senz’altro attraibili a tassazione quali redditi penalmente illeciti). Laddove l’illiceità civilistica del negozio stipulato tra prostituta e cliente deriverebbe dalla contrarietà delle prestazioni pattuite al “buon costume”.

In tal senso deporrebbe del resto il fatto che il “contratto” stipulato tra cliente e prostituta andrebbe considerato “nullo” per illiceità della causa, ex artt. 1418 e 1343 c.c., sì da far ritenere impossibile, ad esempio, che un cliente, che abbia versato una somma di denaro ad una prostituta dopo aver pattuito con questa il prezzo senza poi fruire della “prestazione”, possa rivolgersi ad un giudice, in sede civile, richiedendo l’esecuzione del contratto.

Il diritto sa essere terribilmente asettico e distaccato, anche nell’uso dei termini, ma oggettivamente le cose stanno così. L’art. 2035 del codice civile dispone del resto che “Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisce offese al buon costume non può ripetere quanto ha pagato”. La sanzione conseguente a siffatta illiceità è, quindi, riconducibile alla categoria civilistica della nullità contrattuale. Comunque, sia che i proventi da meretricio siano di natura lecita o sia che siano di natura civilisticamente illecita, non vi è dubbio che essi vadano dichiarati fiscalmente.

Ulteriore conferma a siffatta tesi è stata poi ancora fornita dalla stessa Cassazione, con un’Ordinanza del 2013, in cui i giudici hanno ribadito che “il reddito derivante dall’esercizio della prostituzione, in base al generale principio della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, è soggetto ad imposizione diretta”. E peraltro, il tema dell’imponibilità, anche ai fini Iva, dei corrispettivi da attività di meretricio è stato oggetto di autorevole pronuncia della Corte di Giustizia europea, la quale, nel 2001, ha statuito che “la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita, la quale rientra nella nozione di attività economiche” e, in quanto tale, è da annoverare tra le attività svolte in qualità di “lavoro autonomo, qualora sia dimostrato che (tali attività) sono svolte dal prestatore di servizio: senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive; sotto la propria responsabilità; a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente”.

Ciò a condizione che l’esercizio dell’attività in argomento non sia prevista come illegale nel Paese membro di riferimento. E, sempre ai fini Iva, con sentenza del 2011, la Cassazione ha del resto anch’essa riconosciuto l’imponibilità dei proventi da meretricio, chiarendo che non sussistono dubbi sul punto allorquando l’attività di meretricio “sia autonomamente svolta dal prestatore, con carattere di abitualità: seppur contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio per danaro del proprio corpo, l’attività predetta non costituisce reato, e consiste, appunto, in una prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell’ampia previsione contenuta nel secondo periodo del citato D.P.R. n. 633/1972, art. 3 comma 1”. Non paiono dunque sussistere, ormai, dubbi in ordine all’imponibilità dei proventi in parola. E quindi, più che nuove proposte normative, bisognerebbe semplicemente applicare la disciplina già esistente.

*Direttore Osservatorio Politiche Fiscali Eurispes

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