Torino, diagnosticato dal medico dello stadio (art. 12 CGS); sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza». Ulteriore ammenda «di euro 1.500 sempre alla Soc. Torino a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti». Stessa «ammenda di euro 1.500,00 alla Soc. Napoli a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti». Ammenda di 10.000 euro Con diffida al tecnico del Genoa «Ivan Juric »per avere, al 33° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica; infrazione rilevata da un Assistente. Recidiva specifica reiterata»..
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