LIBERA CONCORRENZA
Per l’associazione, assistita dall’avvocato Federico Lucarelli, l’applicazione di compensi minimi risulta «restrittiva della libera concorrenza». La norma sarebbe illegittima perché «introdurrebbe una limitazione al principio della liberalizzazione della professione di guida, imponendo minimi tariffari obbligatori vincolanti per i soli operatori turistici della provincia di Roma», mentre i professionisti «provenienti da altre regioni potrebbero esercitare la propria attività nella stessa area praticando tariffe libere». Con la sentenza, i giudici stabiliscono un principio generale: il riconoscimento «della libera determinazione dei compensi delle guide turistiche». Un principio che, al momento, nel Lazio non viene applicato, visto che una delibera successiva a quella annullata ha nuovamente confermato la determinazione di compensi minimi.
Cosa cambierà allora? «Ci sarà un adeguamento delle tariffe che impone il mercato - riflette Giancarlo Iacuitto – presidente della Fiavet Lazio - Certo, conta la qualità del servizio: la guida di Roma abilitata è sicuramente più preparata rispetto a quella che viene fuori». Per i giudici della II sezione del Tar, comunque «la norma è in contrasto con il decreto legge del luglio 2006, che prevedeva l’abrogazione dell’obbligatorietà di tariffe minime o fisse in riferimento alle attività libero professionali». Per l’avvocato Antonino Galletti, che assiste Federagit, che si era opposta al ricorso, «al momento la situazione resta invariata. La liberalizzazione selvaggia del settore, se applicata, comporterebbe una diminuzione della qualità del servizio, oltre a non offrire tutele agli operatori».
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