Anche le spese DaD fanno parte del welfare aziendale

Anche le spese DaD fanno parte del welfare aziendale
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Lunedì 31 Maggio 2021, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 9 Giugno, 10:00

Con la Risoluzione 37/E del 27 maggio 2021 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, il piano di Welfare Aziendale può includere il rimborso delle  spese necessarie alla DaD, se certificata, o consentire direttamente l’acquisto di questi beni strumentali

Una buona notizia dall’Agenzia delle Entrate: le spese sostenute dai lavoratori per l’acquisto dei device necessari ai figli per seguire le lezioni scolastiche e i corsi universitari rientrano nel quadro dell’esenzione fiscale di cui all’Art. 51, c.2, lett. f-bis) del TUIR. Dunque il riferimento al favor fiscale per questo tipo di acquisti non è più l’Art. 51, c.3 la cui soglia massima del resto, pur recentemente elevata a 516 euro dal DL “Sostegni” (sia pure solo fino al 31 dicembre 2021), non era e non sarebbe stata verosimilmente sufficiente a coprire questo tipo di spesa.

L’Agenzia delle Entrate riconosce adesso che il costo sostenuto per l’acquisto di pc e tablet – alla condizione di cui ora diremo – riferendosi a “dispositivi fondamentali per consentire la ‘didattica a distanza’, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione” (i costi dei cui servizi erano già defiscalizzati dalla lett. f-bis della norma citata) è, a sua volta, escluso dalla base imponibile ai fini della determinazione del reddito di lavoro.

Lo precisa la Risoluzione 37/E del 27 maggio 2021 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’interpello proposto da un’impresa che intendeva verificare se il proprio piano di Welfare Aziendale potesse includere il rimborso di queste spese o consentire direttamente l’acquisto dei beni strumentali alla “Didattica a Distanza” (cd. “DaD”) fruendo di appositi voucher e sulla base di specifiche convenzioni cui accedere anche tramite la piattaforma web allestita da un Provider.

La positiva risposta fornita dal Fisco è sottoposta all’unica condizione, peraltro delineata anche dall’azienda interpellante, dell’acquisizione della documentazione, di fonte scolastica o universitaria, che attesti l’effettiva frequenza delle lezioni nella modalità della “classe virtuale”.

Il Welfare Aziendale, con questa importante Risoluzione, aggiunge un ulteriore tassello al suo impianto orientato alle finalità sociali che non solo ne costituiscono il fondamento che giustifica il trattamento di favore riconosciuto ai benefit indicati dal TUIR, ma rappresenta un ulteriore dimostrazione di come proprio tali finalità sociali, per il futuro, caratterizzeranno sempre di più i programmi di Welfare Aziendale e ciò lungo il dispiegarsi di quel trend post-pandemia che ha già rimesso al centro del dibattito (e soprattutto degli interventi aziendali) i servizi dedicati alla famiglia e più in generale quelli dell’ampia categoria del “people care”.

Giovanni Scansani

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