Ginevra Cerrina Feroni

Sfratti bloccati/ Il prezzo della crisi sulle spalle dei proprietari

di Ginevra Cerrina Feroni
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Giovedì 6 Maggio 2021, 00:18

Si dovrà cominciare ad affrontare, con coraggio e laicamente, il tema di cosa sia davvero diventato nel nostro Paese il diritto di proprietà sancito all’art. 42 della Costituzione. Le scelte da ultimo adottate di sospendere, per altri mesi, l’esecuzione delle decisioni volte alla liberazione coatta di immobili detenuti e occupati sine titulo, evidenziano la gravità di un problema che, ancor prima che giuridico-costituzionale, è ideologico e culturale.
Non interessa in questa sede entrare nel dettaglio delle scansioni temporali decise per le proroghe degli sfratti. E’ proprio l’impianto complessivo delle misure disegnate dal legislatore “dell’emergenza” a porre in dubbio la sua tenuta alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.

In sintesi il blocco: 1) non è soggettivamente limitato a determinate categorie di persone, o specifiche situazioni di disagio ad esempio reddituali, di salute, di età, così come talora avvenuto in passato; 2) è genericamente esteso a tutti i conduttori, quale che ne sia la condizione economica e personale, accomunati dalla mera “accidentale”  data di adozione del provvedimento di rilascio; 3) non vale a preservare e tutelare gli inadempimenti effettivamente cagionati o “favoriti” dalla crisi economica conseguente alla pandemia, atteso che la gran parte dei provvedimenti di rilascio interessati dal blocco (a far data dal 28 febbraio 2020), considerati i tempi giudiziari delle procedure, afferiscono, verosimilmente, a morosità di gran lunga antecedenti alla diffusione del virus; 4) sottopone alla medesima disciplina immobili destinati all’uso residenziale, a quello commerciale ovvero a quello alberghiero; 5) non si inscrive in un complessivo disegno di intervento pubblico, volto ad agevolare le situazioni di disagio dei conduttori anche attraverso altre forme di agevolazione e/o sussidi. In tal modo finendo per allocare, per l’ennesima volta, gli oneri della crisi unicamente sulle spalle dei proprietari di immobili, cui peraltro non è stata neanche concesso il, sia pur minimo, beneficio dell’esenzione dal pagamento dell’Imu.

Certo, la Costituzione pone accanto ai diritti gli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale e il Giudice delle leggi ci insegna che il legislatore ben può, anzi deve, farsi carico delle esigenze di coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio, in quanto appartenenti a categoria vulnerabile. Ma, altrettanto innegabile, è che tale compito possa essere assolto ricorrendo ad iniziative del settore pubblico, o accordando agevolazioni o ricorrendo ad ammortizzatori sociali, di certo “non può definitivamente limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, a trasferire l’onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio” (Corte cost. 310/03, 62/04, 155/04).
Questo è il vero nodo.

Alla prova dei fatti il punto di equilibrio raggiunto è sempre sbilanciato ai danni dei proprietari, spesso piccoli o piccolissimi, che si vedono lesi in una pluralità di diritti non solo quello di cui all’art. 42 Cost.

Entrano in gioco: 1) diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), ove la concessione in godimento dell’immobile pertenga e si collochi strumentalmente nell’alveo della attività economica professionalmente esercitata dal proprietario locatore; 2) il diritto di esplicare pienamente la propria personalità, che ben può inverarsi anche nella possibilità di godere e di soggiornare in appartamenti di proprietà (art. 2 Cost.); 3) il diritto di ottenere un’effettiva tutela giurisdizionale, anche in tempi ragionevoli (art. 24 e 111 Cost.; ma anche art. 6 e 13 Cedu e art. 47 Carta di Nizza) e dunque di conseguire, effettivamente, il bene della vita riconosciutogli da un Giudice, legittimamente portandone ad esecuzione le statuizioni in caso di “resistenza” del conduttore moroso e soccombente in giudizio; 4) il principio di certezza del diritto, che passa attraverso la garanzia della intangibilità delle decisioni giurisdizionali e della loro immanente forza esecutiva, oltre che di uguaglianza tra i cittadini, discriminando conduttori morosi (magari per peculiari e personali condizioni di bisogno) destinatari di provvedimenti prima del 28 febbraio 2020 e tutti gli altri. Per i primi dal 1° luglio si riattiveranno, infatti, le esecuzioni; gli altri (ivi compresi i soggetti che non versano in particolari situazioni di disagio), di contro, beneficeranno della ulteriore protrazione del blocco in virtù della data di emanazione del provvedimento giudiziale di rilascio (successiva al 28 febbraio).

Se ancora sugli sfratti siamo a questo punto, dopo anni e anni, il problema è davvero serio. Per non parlare di ciò che, sotto altro profilo, la cronaca ci racconta ogni giorno: storie surreali, talora violente, di occupazioni abusive di edifici, che finiscono per perpetuare uno stato di inaccettabile discriminazione proprio nei confronti dei tanti cittadini che le leggi dello Stato sono abituati a rispettare. Evidentemente, aldilà della (inefficace) sanzione penale, il disvalore di tali sopraffazioni non è mai stato particolarmente sentito, non potendosi spiegare diversamente la tolleranza che per anni - con alcune limitate eccezioni - si è avuto rispetto a tali abusi.
Il tema è, dunque, etico-culturale, ancora prima che giuridico-costituzionale. Bisogna, davvero, discuterne, partendo dalle fondamenta del diritto di proprietà, in un serio e responsabile dibattito pubblico e, auspicabilmente, senza nefasti approcci ideologici e stereotipati.

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