Pensioni, Ape sociale: 31 marzo scadenza prima finestra domande. Chi ne ha diritto e come calcolare l'importo

Mercoledì 29 Marzo 2023, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 19:26

A chi è rivolta

L'indennità Ape Sociale spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata i quali:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all’allegato 3 della legge 234/2021:

Le categorie

professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate; tecnici della salute; addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate; professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali; operatori della cura estetica; professioni qualificate nei servizi personali e assimilati; artigiani, operai specializzati e agricoltori; conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali; operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli; conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati; conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta; operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica; conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque; conduttori di mulini e impastatrici; conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali; operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio; operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare; conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci; personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi,ristoranti, aree pubbliche e veicoli; portantini e professioni assimilate; professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca; professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

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