Superbonus, ecco cosa fare se non si raggiunge il requisito del 30% entro il 30 settembre

Inizialmente il superbonus per le villette e gli edifici unifamiliari, aveva scadenza al 30 giugno scorso. Poi è arrivata la proroga

Superbonus, ecco cosa fare se non si raggiunge il requisito del 30% entro il 30 settembre
di Giusy Franzese
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Lunedì 19 Settembre 2022, 16:35 - Ultimo aggiornamento: 21 Settembre, 10:42

Mancano meno di due settimane al 30 settembre e per molti proprietari di villette unifamiliari che hanno iniziato lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico è corsa contro il tempo per non perdere le agevolazioni previste dal superbonus 110%. La norma infatti prevede che entro il 30 settembre devono essere completati, bonificati e provati, con tanto di documentazione e dichiarazione dei tecnici, il 30% dei lavori previsti. Poi, per la fine dell’anno in corso, dovrà essere finito tutto il resto.

Si suppone che ormai la maggior parte dei committenti si trovi in questa situazione.

Ma non è detto. Anche per i noti problemi che molte aziende stanno ancora affrontando con la cessione del credito in seguito a sconto in fattura. Oppure perché non sono arrivati in tempo i materiali. Cosa fare allora se ci si ritrova in una situazione a rischio? E, in tutti i casi, come essere sicuri che ai fini dei controlli tutto sia regolare e non ci si ritrovi poi con brutte sorprese? Ecco i passaggi fondamentali che il proprietario dell’immobile deve monitorare.

Superbonus, la proroga

Inizialmente il superbonus per le villette e gli edifici unifamiliari, aveva scadenza al 30 giugno scorso. Poi è arrivata la proroga con l’art. 14, lett. a), del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), che, modificando il comma 8 bis dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, ha stabilito che per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari e sulle unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo all’esterno, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. In caso contrario il superbonus può essere applicato solo per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

La soglia del 30%

È fondamentale calcolare ed attestare in maniera corretta il raggiungimento entro il 30 settembre 2022 della percentuale del 30% dell’intervento complessivo. La Commissione consultiva ha specificato che a questo fine si può fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione. Insomma la soglia del 30% è “complessiva”, quindi vi possono rientrare - se sono previsti - anche lavori agevolati al 50%, o al 65% o non agevolati per nulla. La scelta è libera. Ovviamente questo facilita non poco la questione.

 

Se la soglia non è raggiunta

Se entro il 30 settembre 2022 non si riesce a completare il 30%, si può fruire del superbonus 110% solo per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022, la scadenza iniziale prevista prima della proroga. Dopo tale data si possono sfruttare gli altri bonus edilizi minori.

 

La documentazione

Ai fini della prova del raggiungimento soglia, non bastano i bonifici parlanti. È necessaria anche la dichiarazione, firmata dal direttore lavori e inviata per pec a committente e impresa. Lo si evince nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08270 del 21 giugno 2022 in Commissione Finanze alla Camera da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In questa risposta si dice chiaramente che il pagamento dell’importo corrispondente al 30% del lavori è condizione indispensabile ma sufficiente. Il 5 settembre 2022 la Commissione consultiva il 5 settembre 2022 ha quindi esplicitato che, per provare la realizzazione del 30% dei lavori, serve la redazione, da parte del Direttore dei lavori, di una dichiarazione in tal senso.

 

La dichiarazione del direttore lavori

In questi giorni da parte delle principali associazioni di categoria a molti tecnici sono arrivati i moduli per poter compilare correttamente la dichiarazione. Tra le “prove” sono indicate anche le fatture e i relativi bonifici, il libretto misure, le fotografie dell’avanzamento lavori scattate sul cantiere. La documentazione dovrà essere tenuta a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo e da allegare ai documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale.

 

La Pec

Ai fini della data, vale quella della Pec o raccomandata inviata con la dichiarazione suddetta e i relativi allegati al committente e all’impresa. Chiusura lavori Da non dimenticare che per queste tipologie di immobili la norma ai fini dell’agevolazione del 110% prevede comunque la chiusura totale dei lavori entro il 31 dicembre 2022.

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