Via libera al suberbonus al 110% anche per familiari e conviventi del proprietario dell'abitazione oggetto di interventi di efficientamento energetico e antisismici. Agevolabili pure i costi sostenuti per perizie e progettazione degli interventi. È arrivata la circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate degli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, riguardanti la maxi-detrazione.
Superbonus casa e sismabonus 110%: Patuanelli firma i decreti attuativi
L’articolo 119 del decreto Rilancio nell’incrementare al 110% l'aliquota del bonus individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, nonché gli adempimenti richiesti. L'articolo 121, invece, regola il meccanismo di fruizione della detrazione, introducendo la possibilità di optare per lo sconto in fattura o in alternativa per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Il modello di comunicazione per richiedere lo sconto in fattura è stato appena approvato e potrà essere inviato a partire dal mese prossimo Era stato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ad annunciare lo scorso 22 luglio, nel corso di un'audizione in Parlamento, che sarebbe stata fatta chiarezza su questi aspetti.
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110% delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Il superbonus abbraccia le spese sostenute per interventi chiamati “trainanti” (di efficientamento termico o antisismici) effettuati su parti comuni di edifici e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari o unifamiliari. A questo proposito l'Agenzia delle Entrate sottolinea che per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere (impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica e per il riscaldamento) di proprietà esclusiva. Escluse ville e abitazioni signorili. Tra i beneficiari del superbonus: condomìni, persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni), Istituti autonomi case popolari (Iacp), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus e organizzazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche.
Superbonus 110%, come funziona: ok anche a familiari e conviventi

di Francesco Bisozzi
5 Minuti di Lettura
Sabato 8 Agosto 2020, 12:24
- Ultimo aggiornamento: 9 Agosto, 09:43
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