Smart working, si cambia. Deroghe e accordi: ecco tutte le novità dal 1° agosto

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Smart working, si cambia. Deroghe e accordi: ecco tutte le novità dal 1° agosto
di Claudia Guasco
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Martedì 26 Luglio 2022, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 16:49

Sono in arrivo importanti novità in materia di smart working. Dal primo agosto 2022 decade la possibilità di lavorare da remoto al 100%, anche in assenza degli accordi individuali, concessa fino al 31 luglio dal cosiddetto decreto riaperture. Mentre il 31 agosto termina la possibilità della modalità semplificata, cioè senza la necessità di sottoscrivere accordi individuali tra lavoratori, lavoratrici e datori di lavoro. Da settembre quindi si potrà svolgere la propria attività in modalità agile solo a seguito di un accordo formale con l’azienda, con intese spesso modulate su formule di lavoro miste in presenza e a distanza. Con le chiusure imposte dalla pandemia, lo smart working da eccezione si è trasformato in parte integrante della vita professionale, è sempre più richiesto dai dipendenti e applicato dalle aziende. Un’indagine condotta dell’Associazione italiana per la direzione del personale rileva che circa il 58% delle aziende dichiara di avere difficoltà ad assumere o trattenere i dipendenti se non viene garantito lo smart working, mentre l’88% conferma che continuerà a prevedere l’accesso al lavoro agile a fronte dell’11% che ha preso la decisione opposta. Da agosto lo scenario cambia, ecco come nel dettaglio.

Genitori con figli minori di 14 anni

La data del 31 luglio è importante soprattutto per i lavoratori in modalità agile al 100%.

Tra questi ci sono i lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni, a condizione che anche l’altro genitore lavori o non benefici di strumenti di sostegno al reddito conseguenti alla fine di un precedente rapporto lavorativo. Dal 1° agosto a livello generale per questa categoria si torna allo smart working concordato in azienda.

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Lavoratori più esposti al rischio contagio

A poter usufruire dello stesso diritto sono anche i lavoratori considerati in base a valutazione mediche «a maggior rischio di contagio». Si tratta di una definizione assegnata in base a diversa fattori. Lo smart working al 100% è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici, in base all’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. Ora, con la crisi di governo, va verificata la possibilità di un’eventuale proroga.

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Comunicazioni semplificate

A fine agosto un’altra scadenza da bollino rosso. Il primo settembre scade infatti la comunicazione semplificata, cioè la possibilità per il datore di lavoro di stringere accordi con i dipendenti senza l’obbligo di sancirli in modo formale. Quando decadrà questa formula lo smart working sarà possibile soltanto sottoscrivendo un accordo con ogni singolo dipendente. Tale accordo si adegua ai contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento e comunque deve essere coerente con la disciplina di legge e con le linee di indirizzo definite nel Protocollo, prevedendo i seguenti aspetti fondamentali: 1) la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato 2) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali 3) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi 4) gli strumenti di lavoro 5) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione 6) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali 7) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile 8) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

 

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