L'attuale documento punisce più severamente i cosiddetti trasgressori "seriali". "È previsto – evidenzia Cafasso - che le somme aggiuntive siano raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti all'adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione".
"Il provvedimento, tra l'altro, può essere revocato soltanto dopo l'avvenuta regolarizzazione dei lavoratori in nero, il ripristino delle condizioni di sicurezza, il pagamento di una somma aggiuntiva che oscilla dai 2.500 ai 5mila euro se i lavoratori irregolari sono più di cinque e ulteriori somme aggiuntive se vengono riscontrate specifiche violazioni, quelle che più di frequente sfociano in incidenti mortali", spiega la titolare dello Studio Esterino Cafasso, che fornisce servizi di consulenza ed assistenza di alta qualità, soprattutto in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale per tutte le tipologie di aziende.
"Esistono anche alcune fattispecie di accertate violazioni in cui il datore di lavoro rischia la sospensione anche se commesse per la prima volta - commenta Cafasso -. In questo caso, il datore di lavoro può comunque richiedere il provvedimento di revoca di sospensione all'organo di vigilanza che lo ha emesso".
In quest'ottica, resta confermato nel nuovo testo dell'articolo 14 del TUSL, la possibilità per il datore di lavoro "di ottenere la suddetta revoca del provvedimento, successivamente al pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%. - spiega Pierluigi Rosato, Coo dello Studio Esterino Cafasso - Infatti, la revoca è concessa su istanza di parte, fermo restando le condizioni di cui al comma 9, subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo maggiorato del 5% deve essere versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. Qualora il versamento non venisse onorato entro il termine predetto, il provvedimento di accoglimento dell'istanza costituisce titolo esecutivo per la parte di importo non versato".
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