In particolare, si tratta di: pensionati già dipendenti pubblici che al momento del pensionamento (post 1° gennaio 2020) non abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione al Fondo credito; pensionati pubblici (già dipendenti, al 01/01/2020, di enti e amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d. lgs. n. 165/2001) che non siano iscritti alla cassa pensionistica ex INPDAP (categoria residuale di cui fanno parte i dipendenti INPS, INAIL); dipendenti di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, non iscritti alle casse pensionistiche e/o ai fondi per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) ex INPDAP che abbiano preso servizio dopo il 1° gennaio 2020 e che non abbiano esercitato l'adesione al Fondo credito entro 30 giorni dall'assunzione.
L'iscrizione avviene su base volontaria ed è irrevocabile; dalla stessa deriva l'obbligo di versare un contributo pari allo 0,35% per il lavoratore (addebitato ex DM 110/21 sulla retribuzione lorda imponibile ai fini pensionistici, direttamente in busta paga) e dello 0,15% per i pensionati (trattenuto nel cedolino di pensione).
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