Partite Iva, errori e omissioni nella dichiarazione dei redditi: cosa si rischia e come fare il ravvedimento operoso

Come si legge nel sito dell'Agenzia, i contribuenti possono regolarizzare la loro posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso

Partite Iva, errori e omissioni nella dichiarazione dei redditi: cosa si rischia e come fare il ravvedimento operoso
5 Minuti di Lettura
Martedì 29 Marzo 2022, 19:24 - Ultimo aggiornamento: 22 Febbraio, 16:28

Migliaia di italiani con partite Iva in questi giorni stanno ricevendo le cosiddette lettere di compliance inviate dal Fisco recanti richieste di regolarizzazioni di pagamenti in merito alla dichiarazione dei redditi. Ma forse non tutti sanno che è possibile mettersi in regola, versando una determinata sanzione a seconda della violazione o dell’inadempienza commessa. Per i liberi professionisti, infatti, questi avvisi rilevano delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia stessa. Si tratta semplicemente di erroriomissioni o versamenti carenti. 

Ravvedimento operoso, cosa è e come funziona

Come si legge nel sito dell'Agenzia delle Entrate, i contribuenti che hanno ricevuto la notifica, possono regolarizzare la loro posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso.  A differenza del passato, oggi il ravvedimento operoso è consentito a tutti i contribuenti.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento: dell’imposta dovuta; degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito; della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari:

- a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale)
 - a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Affitti brevi, cambiano le regole con il fisco: ecco le novità dal 2023

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

Come si paga un ravvedimento operoso

Una volta capito quanto bisogna versare per mettersi in regola con il Fisco, come si fa? Per i versamenti è necessario utilizzare alcun modelli messi a disposizione dall’AE stessa: il modello F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti; il modello F23 per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti; l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; l’F24 Elide per l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, dovuti in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie

© RIPRODUZIONE RISERVATA