È necessario comunque l'accordo individuale quindi lo smart working non può essere una scelta unilaterale dell'amministrazione né del dipendente. "L'accordo individuale è stipulato per iscritto – si legge nella bozza – e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall'amministrazione".
"Gli elementi essenziali dell'accordo – prosegue il documento – sono la durata, (può essere a termine o a tempo indeterminato); la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza; la modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni; le ipotesi di giustificato motivo di recesso; le fasce orarie di operatività, contattabilità e inoperabilità; i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore; le modalità di esercizio del
potere direttivo e di controllo del datore di lavoro; l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione".
I dispositivi tecnologici sono sempre forniti invece nel lavoro da remoto che "può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa".
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