Commercio, un codice per tutelare chi compra: sconti senza trucchi e stop alle false recensioni

Arriva il provvedimento del governo che adotta le nuove regole europee. Quando si annuncia un calo del prezzo andrà indicato quello nell’ultimo mese

Commercio, un codice per tutelare chi compra: sconti senza trucchi e stop alle false recensioni
di Luca Cifoni
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Sabato 10 Dicembre 2022, 00:07 - Ultimo aggiornamento: 07:46

Sconti di prezzo senza trucchi, più tempo per cambiare idea quando un prodotto viene venduto a casa del cliente, stop ai furbetti delle recensioni on line false o ai bagarini 2.0 che si accaparrano tutti i biglietti di un evento grazie ad appositi programmi bot. Quando entrerà in vigore il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri la settimana scorsa (in via preliminare) i consumatori italiani dovrebbero avere un bel po’ di tutele in più, in un ambiente in cui gli acquisti tradizionali si intrecciano in modo sempre più stretto con quelli effettuati dal pc o dal telefono.
Per la verità, la stretta contro truffe e astuzie avrebbe dovuto essere già in vigore: le regole vengono da una direttiva europea di fine 2019 che andava recepita dai vari Paesi entro il novembre dell’anno scorso, per poi diventare operativa dalla fine di maggio di quest’anno. Invece serviranno ancora alcune settimane, ma il percorso è almeno iniziato.

L’articolo

Il provvedimento parte proprio dalle riduzioni di prezzo, aggiungendo un apposito articolo alla normativa italiana in materia, che risale al 2006.

Ogni annuncio di sconto sia in negozi fisici che on line dovrà indicare quale era il prezzo precedente, e più precisamente quello più basso applicato nei trenta giorni precedenti alla generalità dei consumatori. Quindi non basterà annunciare una riduzione percentuale, ad esempio del 20 o del 30 per cento. È prevista un’eccezione per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, e per quelli presenti sul mercato da meno di trenta giorni, ma le nuove norme varranno anche per liquidazioni, saldi di fine stagione e vendite promozionali. Per chi non si adegua la sanzione può arrivare a 3 mila euro.


Ma ci sono anche acquisti che avvengono in situazioni particolari. Ad esempio i contratti che si concludono a seguito di «visite non richieste» presso l’abitazione del consumatore: insomma le vendite porta a porta. Oppure le gite organizzate con l’obiettivo di “piazzare” particolari prodotti (tradizionalmente le pentole). In tutti questi casi il normale periodo entro il quale esercitare il diritto di recesso, ovvero cambiare idea e restituire il prodotto, si allunga da 14 a 30 giorni. Il diritto di recesso viene regolamentato anche nei confronti dei servizi di riparazione che si fanno pagare per la chiamata: i clienti lo perderanno dopo che il servizio è stato completato, sempre che il consumatore sia stato debitamente avvisato che l’esecuzione del servizio è iniziata.

Le tecnologie

Le modalità con cui può essere carpita la buona fede dei consumatori si evolvono di pari passo con le tecnologie. Il nuovo provvedimento ne tiene conto andando a definire e precisare ulteriore categorie di pratiche commerciali ingannevoli. Ad esempio quelle che corrono sul web a danno di chi fa acquisti on line oppure semplicemente cerca informazioni su un prodotto o un servizio, per poi decidere se comprarlo. In questa situazione può capitare di imbattersi in risultati che in realtà sono annunci pubblicitari: in caso ciò non sia indicato la pratica sarà considerata ingannevole. Lo stesso avverrà con le recensione inviate dagli stessi consumatori: il venditore dovrà attrezzarsi per verificare che vengano effettivamente da utenti o clienti che hanno utilizzato il prodotto o servizio. E naturalmente sarà considerato scorretto anche il comportamento di chi le recensioni false le confeziona lui stesso o le fa inviare da altre persone.
Altro caso irritante è quello di chi non riesce ad acquistare i biglietti per un evento e poi se li vede offrire a prezzo maggiorato da chi ha usato sistemi automatizzati per farne incetta, in violazione dei limiti imposti in queste vendite: pure qui scatta la pratica commerciale ingannevole. Per tutti questi comportamenti le sanzioni vengono incrementate: sale da 5 a 10 milioni il limite massimo di quelle decise dall’Autorità garante della concorrenza (il minimo è 5 mila euro). Per le clausole vessatorie la sanzione può arrivare al 4% del fatturato.

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