Naspi, chi rischia di perderla? Inps: ecco quando è possibile far valere lo stato di disoccupazione involontaria

L'Inps ha chiarito la normativa sulla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta involontariamente

Naspi, chi rischia di perderla? La circolare Inps quando è possibile far valere lo stato di disoccupazione involontaria
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Venerdì 24 Febbraio 2023, 10:24 - Ultimo aggiornamento: 12:48

Novità sul fronte Naspi. Con una circolare del 10 febbraio 2023, l'Inps ha dato aggiornamenti sull'accesso all'indennità di disoccupazione, chiarendo la normativa sulla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta involontariamente, cioè quando è possibile far valere lo stato di disoccupazione involontaria. Come ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa

Dimissioni per giusta causa e Naspi: quando si ha diritto

«Le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione, tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione del curatore, si intendono rassegnate per giusta causa, ma con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale». Cosa vuol dire? Che le eventuali dimissioni del lavoratore in questo caso non solo devono intendersi rassegnate per giusta causa ma le stesse costituiscono perdita involontaria dell’occupazione.

In questo caso si potrà accedere alla prestazione di disoccupazione Naspi. 

Chi rischia di non riceverla

Le dimissioni per giusta causa hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, e quindi retroattiva rispetto a quando vengono rassegnate. Per questo, il legislatore ha stabilito che la domanda di Naspi deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni, decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

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Nel caso di dimissioni per giusta causa presentate a seguito di sentenza, al fine di consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di poter presentare utilmente domanda, il termine di 68 giorni, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

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