Imu sulla casa del coniuge, strada aperta per i rimborsi: a chi spettano e per quanti anni

La decisione dei giudici costituzionali è motivata dalla volontà di non sfavorire le famiglie rispetto ai singoli o ai conviventi di fatto

Imu sulla casa del coniuge, strada aperta per rimborsi: a chi spettano e per quanti anni
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Giovedì 27 Ottobre 2022, 15:47

Imu, una sentenza della Corte costituzionale dei giorni scorsi ha allargato i casi di esenzione dal tributo comunale: fino a prima della decisione un nucleo familiare aveva la possibilità di non pagare solo su un'unica abitazione. Dopo l'intervento dei supremi giudici invece potranno essere esenti anche altre case se vi risiede stabilmente uno dei coniugi o un altro componente del nucleo. In sostanza i giudici hanno stabilito che quando due componenti di un nucleo familiare (tipicamente marito e moglie) risiedono in abitazioni diverse di cui sono rispettivamente proprietari, si potrà godere per entrambe dell’esenzione riservata all’abitazione principale. 

 

La sentenza

La decisione dei giudici costituzionali è motivata dalla volontà di non sfavorire le famiglie rispetto ai singoli o ai conviventi di fatto, i quali in situazioni simili possono godere invece di più esenzioni. La Corte in particolare ha stabilito che l'originario riferimento della legge al nucleo familiare è in contrasto con gli articoli 3, 31 e 51 della Costituzione, in quanto penalizza quello che si è costituito per matrimonio (o per unione civile), rispetto alle situazioni di fatto.

E chiarendo che nel contesto attuale «caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana». Di conseguenza sono state cancellate tutte le norme che si erano stratificate, proprio sulla base del concetto di nucleo familiare. Ora quindi la doppia esenzione può spettare persino all'interno dello stesso Comune. Non automaticamente però: in tutti i casi toccherà alle amministrazione verificare che la residenza sia effettiva e non fittizia.

I rimborsi

La sentenza della Consulta ha quindi aperto anche la strada dei rimborsi. Non è prevista infatti - come avvenuto in altri casi - una salvaguardia delle precedenti situazioni. Ne consegue che il principio potrebbe essere applicato a ritroso, anche se modalità ed eventuali limiti sono ancora da verificare. Confedilizia, l’associazione dei proprietari , ha comunque avviato la predisposizione di appositi sportelli con l’obiettivo di «fornire consulenza e assistenza ai proprietari interessati, anche per la verifica della sussistenza dei requisiti (residenza anagrafica e dimora abituale) necessari per avere diritto all’esenzione». Diritto che si potrà far valere «relativamente alle somme pagate nell’ultimo quinquennio». Confedilizia avverte anche che «le attività da svolgere saranno diverse in funzione della situazione concreta in cui si trova il contribuente, considerato - ad esempio - che in alcune città i Comuni avevano avviato attività di accertamento».

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La vicenda

La vicenda è infatti particolarmente complessa e intricata sul piano storico, come ricordato nella stessa sentenza di cui è stato relatore il giudice Luca Antonini. Tutto nasce dal riferimento al “nucleo familiare” contenuto nella legge istitutiva dell’Imu, che la Corte ha giudicato incostituzionale. In una prima fase, anche grazie ad un’interpretazione ministeriale, la possibilità di fruire di una doppia agevolazione per l’abitazione principale era stata riconosciuta solo per immobili situati in Comuni diversi, nell’ipotesi che la diversa residenza fosse giustificata ad esempio da motivi di lavoro. Successivamente, a seguito di un intervento della Corte di cassazione e di un ulteriore aggiustamento legislativo, era stata esclusa anche in quel caso. La Consulta ha valutato che questa impostazione fosse penalizzante per le famiglie rispetto ai singoli all’interno di relazioni di fatto; i quali in situazioni del tutto simili, per il solo fatto di non essere vincolati da matrimonio o da unione civile, potevano invece sfruttare il vantaggio fiscale.

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