Imprese, cosa fare e cosa no accedendo al prestito di 25 mila euro

Imprese, cosa fare e cosa no accedendo al prestito di 25 mila euro
di Rosario Dimito
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Sabato 25 Aprile 2020, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 14 Febbraio, 14:28

I finanziamenti fino a 25.000 euro hanno una particolarità che riguarda il periodo di preammortamento obbligatorio di 24 mesi dalla data di erogazione del prestito. Cosa significa? Per i primi 24 mesi dal momento in cui viene erogato il prestito, il cliente restituisce solo la quota interessi mentre la restituzione del capitale avviene di fatto dalla venticinquesima rata in poi. Questa è una facilitazione che il governo ha voluto riconoscere per ottenere un impatto della rata più contenuto per i primi due anni di durata del finanziamento e quindi rendere maggiormente fruibile anche la liquidità. Il preammortamento di 24 mesi rappresenta un requisito essenziale per accedere alla garanzia del 100% del Fondo di Garanzia e lo prevede in particolare l’art. 13, comma 1, lettera m) del decreto liquidità.

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L’Abi ha chiarito alle banche che – a fronte di questo requisito - le stesse non possono consentire all’azienda richiedente di accedere ai finanziamenti garantiti (fino a 25.000) per compensare/rimborsare prestiti già accesi in precedenza (per prestiti si intende sia lo scoperto di conto corrente sia altre forme di prestito).
Perché non sarebbe corretto farlo? Perché compensando il vecchio prestito con il nuovo (coperto da garanzia) il rimborso del capitale (quindi il pagamento delle rate) avverrebbe prima dei 2 anni dall’erogazione del finanziamento, facendo venire meno il periodo di preammortamento dei 24 mesi fissato dalla norma. In questo caso infatti non si tratterebbe di “nuovo finanziamento” ma di compensazione del nuovo con il precedente. Esempio: se l’azienda richiede il finanziamento fino 25.000 per estinguere un precedente finanziamento accesso 1 anno fa e della durata 5 anni (quindi ancora in ammortamento), nel momento in cui

viene erogato il nuovo finanziamento è come se questo “subentrasse” nell’ammortamento del precedente finanziamento e quindi, anticiperebbe il rimborso al momento dell’erogazione (prima dei 24 mesi) contrariamente a quanto previsto dal decreto liquidità. Da notare che sempre l’art. 13 lettera e) ha previsto la possibilità per un’azienda in affanno per debito in essere, di beneficiare di nuova finanza aggiuntiva di un 10% rispetto al debito stesso. Se quindi l’impresa avesse 5 mila euro di un debito contratto qualche anno fa, può chiedere alla banca che, a sua volta, può concederglieli, 500 euro nuovi - appunto il 10% dei 5 mila euro - all’interno di un piano di rinegoziazione dell’esposizione che allunga la scadenza del rimborso.

L’Abi chiarisce che è vietato altresì compensare - con il finanziamento fino 25.000 euro - eventuali fidi preesistenti e per i quali l’azienda ha  già chiesto l’accesso misure di sostegno finanziario previste dal decreto Cura Italia e che sono le seguenti:
1. proroga fino al 30 settembre dei finanziamenti non rateali (cd. a revoca), in scadenza prima di quella data.
2. proroga fino al 30 settembre delle aperture di credito o di prestiti accordati come anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio.
3. Sospensione del pagamento delle rate di mutui o altri
finanziamenti in essere.

 
 

 
 
 

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