Fisco, al via sanatoria avvisi bonari: sanzioni dal 10 al 3%. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Con una circolare, l'Agenzia chiarisce il perimetro della misura che si applica alle comunicazioni sulle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021

Fisco, al via sanatoria avvisi bonari: sanzioni dal 10 al 3%. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate
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Venerdì 13 Gennaio 2023, 18:04

Pronti i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla definizione agevolata degli avvisi bonari, prevista dalla legge di bilancio con sanzioni ridotte dal 10% al 3%. Con una circolare, l'Agenzia chiarisce il perimetro della misura che si applica alle comunicazioni sulle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021. Il documento illustra, inoltre, anche con concreti esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al primo gennaio 2023 e l'estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

Con la definizione agevolata passano dal 10 al 3% le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo, ricordano le Entrate in una nota.

Come precisato dalla circolare, la definizione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata; carenza per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10mila euro nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo. Possono essere oggetto di definizione agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021.

Sanzioni ridotte dal 10 al 3%

Con la definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo. In particolare, rientrano nel perimetro dell'agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (primo gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il primo gennaio 2023. Ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, al primo gennaio 2023, non si è verificata alcuna causa di decadenza. In questo caso, l'agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. La legge di Bilancio 2023 ha modificato anche la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, prevedendo che il contribuente possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate originariamente previste, a prescindere dall'ammontare dei debiti stessi. Questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al primo gennaio 2023.

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