Non solo le madri. Anche i papà non potranno essere licenziati fino all’anno di età del figlio. L’estensione del divieto di licenziamento si lega alla riforma della maternità decisa dal governo Draghi e resa effettiva dal decreto legislativo del 30 giugno 2022, n. 105 pensato per «migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza».
Il decreto: il congedo e il divieto di licenziamento
Il decreto, richiamato dalla circolare Inps del 20 marzo 2023, ha apportato modifiche al “Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” raddoppiando il congedo di paternità che è ora obbligatoriamente di 10 giorni (fruibili dai due mesi precedenti la data presunta del parto e entro i cinque mesi dopo la nascita).
Com'era prima
Il Testo unico maternità (dlgs 151/2001) già prevedeva che la mamma non potesse essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino all’anno di età del figlio. Per i papà il divieto di licenziamento subentrava solo in caso di congedo parentale alternativo nei casi in cui la madre non fosse in grado di accudire i figli. Si pensi alla morte prematura della donna, all’ infermità mentale o all’abbandono del minore da parte della madre. Senza dimenticare i casi di affidamento esclusivo del figlio al padre.
Naspi
Con la riforma a cambiare è anche l’accesso alla Naspi per i padri che hanno fruito di congedo sia di paternità obbligatorio che alternativo. Si potrà infatti richiedere la disoccupazione anche in caso di dimissioni improvvise date durante il divieto di licenziamento e quindi fino all’anno di vita del figlio. In precedenza l’accesso alla Naspi era possibile solo ai papà in congedo di paternità alternativo. Si legge all’ articolo 55 del Testo Unico: «In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso».
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